Art. 45

Consiglio di cooperazione

In vigore dal 11 mag 2016
Consiglio di cooperazione 1.   È istituito un consiglio di cooperazione con funzione consultiva. Il consiglio di cooperazione è composto da un rappresentante di un'autorità di controllo nazionale di ciascuno Stato membro e dal GEPD. 2.   Il consiglio di cooperazione agisce in piena indipendenza nello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 3 e non sollecita né accetta istruzioni da alcun organismo. 3.   Il consiglio di cooperazione svolge i seguenti compiti: a) discutere la politica e la strategia generali riguardo al controllo della protezione dei dati nel quadro di Europol, all'ammissibilità del trasferimento, al reperimento e alla comunicazione a Europol di dati personali da parte degli Stati membri; b) esaminare le difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento; c) studiare i problemi generali inerenti all'esercizio di un controllo indipendente o all'esercizio dei diritti degli interessati; d) discutere ed elaborare proposte armonizzate per soluzioni comuni delle questioni di cui all', paragrafo 1; e) discutere i casi sottoposti dal GEPD in conformità dell', paragrafo 4; f) discutere i casi sottoposti da autorità di controllo nazionali; e g) promuovere la sensibilizzazione del pubblico in materia di diritti di protezione dei dati. 4.   Il consiglio di cooperazione può formulare pareri, orientamenti, raccomandazioni e indicare migliori prassi che il GEPD e le autorità di controllo nazionali, fatta salva la loro indipendenza e ciascuno nei limiti delle rispettive competenze, tengono nella massima considerazione. 5.   Il consiglio di cooperazione si riunisce a seconda delle necessità e almeno due volte all'anno. I costi e la gestione delle sue riunioni sono a carico del GEPD. 6.   Nella prima riunione del consiglio di cooperazione è adottato un regolamento interno a maggioranza semplice dei membri. Ulteriori metodi di lavoro sono elaborati congiuntamente, se necessario.
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