Art. 45
Consiglio di cooperazione
In vigore dal 11 mag 2016
Consiglio di cooperazione
1. È istituito un consiglio di cooperazione con funzione consultiva. Il consiglio di cooperazione è composto da un rappresentante di un'autorità di controllo nazionale di ciascuno Stato membro e dal GEPD.
2. Il consiglio di cooperazione agisce in piena indipendenza nello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 3 e non sollecita né accetta istruzioni da alcun organismo.
3. Il consiglio di cooperazione svolge i seguenti compiti:
a)
discutere la politica e la strategia generali riguardo al controllo della protezione dei dati nel quadro di Europol, all'ammissibilità del trasferimento, al reperimento e alla comunicazione a Europol di dati personali da parte degli Stati membri;
b)
esaminare le difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento;
c)
studiare i problemi generali inerenti all'esercizio di un controllo indipendente o all'esercizio dei diritti degli interessati;
d)
discutere ed elaborare proposte armonizzate per soluzioni comuni delle questioni di cui all', paragrafo 1;
e)
discutere i casi sottoposti dal GEPD in conformità dell', paragrafo 4;
f)
discutere i casi sottoposti da autorità di controllo nazionali; e
g)
promuovere la sensibilizzazione del pubblico in materia di diritti di protezione dei dati.
4. Il consiglio di cooperazione può formulare pareri, orientamenti, raccomandazioni e indicare migliori prassi che il GEPD e le autorità di controllo nazionali, fatta salva la loro indipendenza e ciascuno nei limiti delle rispettive competenze, tengono nella massima considerazione.
5. Il consiglio di cooperazione si riunisce a seconda delle necessità e almeno due volte all'anno. I costi e la gestione delle sue riunioni sono a carico del GEPD.
6. Nella prima riunione del consiglio di cooperazione è adottato un regolamento interno a maggioranza semplice dei membri. Ulteriori metodi di lavoro sono elaborati congiuntamente, se necessario.
Storico versioni
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