Art. 44
Cooperazione tra il GEPD e le autorità di controllo nazionali
In vigore dal 11 mag 2016
Cooperazione tra il GEPD e le autorità di controllo nazionali
1. Il GEPD agisce in stretta cooperazione con le autorità di controllo nazionali riguardo a temi che richiedono un contributo nazionale, in particolare se il GEPD o un'autorità di controllo nazionale constata notevoli differenze tra le prassi degli Stati membri o trasferimenti potenzialmente illeciti nell'uso dei canali Europol per lo scambio di informazioni, o in relazione a questioni sollevate da una o più autorità di controllo nazionali sull'attuazione e sull'interpretazione del presente regolamento.
2. Il GEPD si avvale delle competenze e dell'esperienza delle autorità di controllo nazionali nell'espletamento delle sue funzioni di cui all', paragrafo 2. Tenuto debito conto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, nello svolgimento di ispezioni congiunte con il GEPD, i membri e il personale delle autorità di controllo nazionali hanno poteri equivalenti a quelli indicati all', paragrafo 4, e sono vincolati da un obbligo equivalente a quello di cui all', paragrafo 6. Il GEPD e le autorità di controllo nazionali, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, si scambiano informazioni pertinenti e si assistono vicendevolmente nello svolgimento di revisioni e ispezioni.
3. Il GEPD tiene pienamente informate le autorità di controllo nazionali relativamente a tutte le questioni che le riguardano direttamente o sono per loro altrimenti pertinenti. Su richiesta di una o più autorità di controllo nazionali, il GEPD le informa riguardo a questioni specifiche.
4. In casi riguardanti i dati provenienti da uno o più Stati membri, compresi i casi di cui all', paragrafo 2, il GEPD consulta le autorità di controllo nazionali interessate. Il GEPD non decide in merito agli ulteriori provvedimenti da adottare prima che tali autorità di controllo nazionali non gli abbiano comunicato la propria posizione, entro un termine specificato dal garante, non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi. Il GEPD tiene nella massima considerazione le rispettive posizioni delle autorità di controllo nazionali interessate. Qualora non intenda seguire la posizione di un'autorità di controllo nazionale, il GEPD la informa in merito, giustifica la propria decisione e sottopone la questione all'esame del consiglio di cooperazione istituito dall', paragrafo 1.
Qualora reputi che si tratti di casi di estrema urgenza, il GEPD può decidere di prendere provvedimenti immediati. In tali casi il GEPD informa immediatamente le competenti autorità di controllo nazionali interessate e giustifica la natura urgente della situazione e il provvedimento adottato.
Storico versioni
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