Art. 42

Vigilanza da parte delle autorità di controllo nazionali

In vigore dal 11 mag 2016
Vigilanza da parte delle autorità di controllo nazionali 1.   Ciascuno Stato membro designa un'autorità di controllo nazionale. L'autorità di controllo nazionale è incaricata di vigilare, in modo indipendente e nel rispetto del diritto nazionale, affinché il trasferimento, il reperimento e la comunicazione a Europol di dati personali da parte dello Stato membro interessato avvengano in modo lecito e di esaminare se tale trasferimento, reperimento o comunicazione non leda i diritti degli interessati. A tal fine l'autorità di controllo nazionale ha accesso, presso i locali delle unità nazionali o degli ufficiali di collegamento, ai dati forniti dal suo Stato membro a Europol, secondo le procedure nazionali applicabili, nonché ai registri e alla documentazione di cui all'. 2.   Ai fini dell'esercizio della funzione di vigilanza, le autorità di controllo nazionali hanno accesso agli uffici e ai documenti dei rispettivi ufficiali di collegamento presso Europol. 3.   Conformemente alle procedure nazionali applicabili, le autorità di controllo nazionali vigilano sulle attività svolte dalle unità nazionali e dagli ufficiali di collegamento, in quanto rilevanti per la protezione dei dati personali. Esse informano, inoltre, il GEPD delle azioni che intraprendono in relazione a Europol. 4.   Chiunque ha diritto di chiedere all'autorità di controllo nazionale di verificare la liceità del trasferimento o della comunicazione a Europol, in qualsiasi forma, di dati che lo riguardano, e dell'accesso a tali dati da parte dello Stato membro interessato. Tale diritto è esercitato conformemente al diritto nazionale dello Stato membro in cui la domanda è presentata.
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