Art. 41

Responsabile della protezione dei dati

In vigore dal 11 mag 2016
Responsabile della protezione dei dati 1.   Il consiglio di amministrazione nomina, tra i membri del personale, un responsabile della protezione dei dati. Nello svolgimento delle sue funzioni, il responsabile della protezione dei dati deve agire in modo indipendente. 2.   Il responsabile della protezione dei dati è scelto in funzione delle sue qualità personali e professionali e, in particolare, delle sue conoscenze specifiche in materia di protezione dei dati. Nella selezione del responsabile della protezione dei dati ci si assicura che non possa sorgere alcun conflitto di interesse derivante dallo svolgimento delle relative funzioni in tale veste e da altre eventuali funzioni di ufficio, in particolare quelle inerenti all'applicazione del presente regolamento. 3.   Il responsabile della protezione dei dati è nominato per un periodo di quattro anni. Il suo mandato è rinnovabile, ma la durata complessiva del mandato non può superare gli otto anni. Può essere rimosso dall'incarico di responsabile della protezione dei dati dal consiglio di amministrazione solo con il consenso del GEPD, se non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni. 4.   La nomina del responsabile della protezione dei dati è comunicata al GEPD dal consiglio di amministrazione. 5.   Il responsabile della protezione dei dati non riceve alcuna istruzione per quanto riguarda l'esercizio delle sue funzioni. 6.   Per quanto riguarda i dati personali, ad eccezione dei dati personali amministrativi, i compiti del responsabile della protezione dei dati sono: a) garantire, in maniera indipendente, l'applicazione interna del presente regolamento relative al trattamento dei dati personali; b) garantire che sia mantenuta traccia del trasferimento e del ricevimento di dati personali a norma del presente regolamento; c) garantire che gli interessati siano informati, su richiesta, dei diritti spettanti loro ai sensi del presente regolamento; d) cooperare con il personale Europol preposto alle procedure, alla formazione e alla consulenza in materia di trattamento dati; e) cooperare con il GEPD; f) redigere una relazione annuale e trasmetterla al consiglio di amministrazione e al GEPD; g) tenere un registro delle violazioni di dati personali. 7.   Il responsabile della protezione dei dati svolge inoltre le funzioni previste dal regolamento (CE) n. 45/2001 per quanto riguarda i dati personali amministrativi. 8.   Nello svolgimento dei suoi compiti, il responsabile della protezione dei dati ha accesso a tutti i dati trattati da Europol e a tutti i locali di Europol. 9.   Qualora il responsabile della protezione dei dati ritenga che le disposizioni del presente regolamento relative al trattamento dei dati personali non siano state rispettate, ne informa il direttore esecutivo e chiede allo stesso di porre rimedio all'inadempienza entro un termine determinato. Se il direttore esecutivo non pone rimedio al trattamento non conforme entro il termine determinato, il responsabile della protezione dei dati ne informa il consiglio di amministrazione. Il responsabile della protezione dei dati e il consiglio di amministrazione concordano un termine determinato per la risposta da parte di quest'ultimo. Se il consiglio di amministrazione non pone rimedio all'inadempienza entro il termine determinato, il responsabile della protezione dei dati si rivolge al GEPD. 10.   Il consiglio di amministrazione adotta le norme attuative relative al responsabile della protezione dei dati. Tali norme attuative riguardano, in particolare, la procedura di selezione, la revoca, i compiti, le funzioni, i poteri e le garanzie di indipendenza del responsabile della protezione dei dati. 11.   Europol mette a disposizione del responsabile della protezione dei dati il personale e le risorse necessarie all'esercizio delle sue funzioni. Tali membri del personale hanno accesso a tutti i dati trattati presso Europol e ai locali di Europol solo nella misura necessaria allo svolgimento dei loro compiti. 12.   Il responsabile della protezione dei dati e il suo personale sono soggetti all'obbligo di riservatezza ai sensi dell', paragrafo 1.
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