Art. 43

Vigilanza da parte del GEPD

In vigore dal 11 mag 2016
Vigilanza da parte del GEPD 1.   Il GEPD ha il compito di sorvegliare e assicurare l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento relative alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali da parte di Europol, e di fornire a Europol e agli interessati pareri su tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali. A tal fine esso assolve le funzioni previste al paragrafo 2 ed esercita i poteri stabiliti al paragrafo 3 agendo nel contempo in stretta cooperazione con le autorità di controllo nazionali ai sensi dell'. 2.   In applicazione del presente regolamento, il GEPD: a) tratta i reclami e compie i relativi accertamenti, e ne comunica l'esito agli interessati entro un termine ragionevole; b) svolge indagini di propria iniziativa o in seguito a un reclamo e ne comunica l'esito agli interessati entro un termine ragionevole; c) sorveglia e garantisce l'applicazione da parte di Europol del presente regolamento e di qualsiasi altro atto dell'Unione relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; d) consiglia Europol, di propria iniziativa o su richiesta, in ordine a qualsiasi argomento relativo al trattamento di dati personali, in particolare prima che adotti regolamentazioni interne relative alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali riguardo al trattamento di dati personali; e) tiene un registro dei nuovi tipi di trattamento notificatigli ai sensi dell', paragrafo 1, e registrati a norma dell', paragrafo 4; f) procede ad una consultazione preventiva sui trattamenti notificatigli. 3.   Conformemente al presente regolamento, il GEPD può: a) offrire consulenza agli interessati sull'esercizio dei loro diritti; b) rivolgersi a Europol in caso di presunta violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali e, all'occorrenza, presentare proposte volte a porre rimedio a tale violazione e a migliorare la protezione degli interessati; c) ordinare che siano soddisfatte le richieste di esercizio di determinati diritti in relazione ai dati allorché dette richieste siano state respinte in violazione degli ; d) rivolgere avvertimenti o moniti a Europol; e) ordinare a Europol di effettuare la rettifica, la limitazione dell'accesso, la cancellazione o la distruzione dei dati personali che sono stati trattati in violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali e la notificazione di misure ai terzi ai quali tali dati sono stati comunicati; f) vietare a titolo provvisorio o definitivo i trattamenti da parte di Europol che violano le disposizioni sul trattamento dei dati personali; g) rivolgersi a Europol e, se necessario, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione; h) adire la Corte di giustizia dell'Unione europea alle condizioni previste dal TFUE; i) intervenire nelle cause dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea. 4.   Il GEPD ha il potere di: a) ottenere da Europol l'accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie alle sue indagini; b) accedere a tutti i locali in cui Europol svolge le sue attività se si può ragionevolmente supporre che in essi sia svolta un'attività in applicazione del presente regolamento. 5.   Il GEPD elabora un rapporto annuale sulle attività di vigilanza di Europol previa consultazione delle autorità di controllo nazionali. Tale rapporto è parte integrante del rapporto annuale del GEPD di cui all' del regolamento (CE) n. 45/2001. Tale rapporto include informazioni statistiche riguardanti i reclami, le indagini e gli accertamenti effettuati in conformità del paragrafo 2, nonché i trasferimenti di dati personali a paesi terzi e organizzazioni internazionali, i casi di consultazione preventiva e l'esercizio dei poteri stabiliti al paragrafo 3. 6.   Il GEPD, i funzionari e gli altri agenti addetti al segretariato del GEPD sono soggetti all'obbligo di riservatezza stabilito all', paragrafo 1.
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