Art. 40
Registrazione e documentazione
In vigore dal 11 mag 2016
Registrazione e documentazione
1. Ai fini della verifica della liceità del trattamento dei dati, del controllo interno e di garantire correttamente l'integrità e la sicurezza dei dati, Europol provvede affinché siano registrati la raccolta, la modifica, l'accesso, la divulgazione, la combinazione o la cancellazione di dati personali. I registri o la documentazione sono cancellati dopo tre anni, salvo che i dati che contengono siano necessari per un controllo in corso. Non è possibile modificare i registri.
2. I registri o la documentazione preparati ai sensi del paragrafo 1 sono trasmessi, su richiesta, al GEPD, al responsabile della protezione dei dati e, ove necessario per un'indagine specifica, all'unità nazionale interessata. Le informazioni così trasmesse sono utilizzate solo per il controllo della protezione dei dati e per garantire un trattamento corretto dei dati, nonché la loro integrità e sicurezza.
Storico versioni
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