Art. 68

Valutazione e riesame

In vigore dal 11 mag 2016
Valutazione e riesame 1.   Entro il 1o maggio 2022, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione garantisce che sia eseguita una valutazione per stabilire, in particolare, l'impatto, l'efficacia e l'efficienza di Europol e delle sue prassi di lavoro. La valutazione può riguardare, in particolare, l'eventuale necessità di modificare la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Europol e le implicazioni finanziarie di tale modifica. 2.   La Commissione sottopone la relazione di valutazione al consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione formula le proprie osservazioni sulla relazione di valutazione entro tre mesi dalla data in cui l'ha ricevuta. La Commissione sottopone poi al Parlamento europeo, al Consiglio, ai parlamenti nazionali e al consiglio di amministrazione la relazione di valutazione finale, corredata delle sue conclusioni e allegandovi le osservazioni del consiglio di amministrazione. Se del caso, i principali risultati della valutazione sono pubblicati.
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