Art. 66
Lotta antifrode
In vigore dal 11 mag 2016
Lotta antifrode
1. Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, Europol aderisce entro il 30 ottobre 2017 all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento Europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (27), e adotta le opportune disposizioni applicabili a tutto il personale di Europol utilizzando il modello riportato nell'allegato di tale accordo.
2. La Corte dei conti ha la facoltà di sottoporre a revisione contabile, sulla base di documenti e con verifiche sul posto, tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto fondi dell'Unione da Europol.
3. L'OLAF può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a sovvenzioni o a contratti concessi da Europol. Tali indagini sono svolte conformemente alle disposizioni e procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (28).
4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di lavoro con gli organismi dell'Unione, le autorità di paesi terzi, le organizzazioni internazionali e le parti private, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione di Europol contengono disposizioni che abilitano espressamente la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere le revisioni contabili e le indagini di cui ai paragrafi 2 e 3, in base alle rispettive competenze.
Storico versioni
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