Art. 25
Trasferimento dei dati personali a paesi terzi e ad organizzazioni internazionali
In vigore dal 11 mag 2016
Trasferimento dei dati personali a paesi terzi e ad organizzazioni internazionali
1. Fatta salva qualsiasi eventuale limitazione ai sensi dell', paragrafo 2 o 3, e fatto salvo l', nella misura in cui tale trasferimento sia utile allo svolgimento dei propri compiti, Europol può trasferire i dati personali a un'autorità di un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, sulla base di uno dei seguenti atti:
a)
una decisione della Commissione adottata ai sensi dell' della direttiva (UE) 2016/680, che sancisca che il paese terzo o un territorio o un settore di trattamento all'interno di tale paese terzo o l'organizzazione internazionale in questione garantisce un livello di protezione adeguato («decisione di adeguatezza»);
b)
un accordo internazionale concluso tra l'Unione e tale paese terzo o organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 218 TFUE, che presti garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone;
c)
un accordo di cooperazione che consenta lo scambio di dati personali concluso anteriormente al 1o maggio 2017 tra Europol e tale paese terzo o organizzazione internazionale ai sensi dell' della decisione 2009/371/GAI.
Europol può concludere intese amministrative per attuare tali accordi o decisioni di adeguatezza.
2. Il direttore esecutivo informa il consiglio di amministrazione in merito a scambi di dati personali sulla base di decisioni di adeguatezza ai sensi del paragrafo 1, lettera a).
3. Europol pubblica sul suo sito web e tiene aggiornato un elenco delle decisioni di adeguatezza, degli accordi, delle intese amministrative e degli altri strumenti riguardanti il trasferimento di dati personali ai sensi del paragrafo 1.
4. Entro il 14 giugno 2021, la Commissione valuta le disposizioni contenute negli accordi di cooperazione di cui al paragrafo 1, lettera c), in particolare quelle riguardanti la protezione dei dati. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sull'esito di tale valutazione e, se del caso, può presentare al Consiglio una raccomandazione di decisione che autorizzi l'avvio di negoziati per la conclusione accordi internazionali ai sensi del paragrafo 1, lettera b).
5. In deroga al paragrafo 1, il direttore esecutivo può autorizzare, caso per caso, il trasferimento dei dati personali ai paesi terzi o alle organizzazioni internazionali se il trasferimento:
a)
è necessario per salvaguardare gli interessi vitali dell'interessato o di un terzo;
b)
è necessario per salvaguardare i legittimi interessi dell'interessato qualora lo preveda il diritto dello Stato membro che trasferisce i dati personali;
c)
è essenziale per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo;
d)
è necessario, in singoli casi, per prevenire, indagare, accertare o perseguire reati o eseguire sanzioni penali; oppure
e)
è necessario, in singoli casi, per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria in relazione alla prevenzione, all'indagine, all'accertamento o al perseguimento di uno specifico reato o all'esecuzione di una specifica sanzione penale.
I dati personali non sono trasferiti se il direttore esecutivo determina che i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato in questione prevalgono sull'interesse pubblico al trasferimento di cui alle lettere d) ed e).
Le deroghe non si applicano ai trasferimenti sistematici, ingenti o strutturali.
6. In deroga al paragrafo 1, il consiglio di amministrazione, di concerto con il GEPD, può autorizzare, per un periodo non superiore a un anno, rinnovabile, un complesso di trasferimenti in conformità del paragrafo 5, lettere da a) a e), tenuto conto dell'esistenza di garanzie adeguate con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. Tale autorizzazione è debitamente giustificata e documentata.
7. Il direttore esecutivo informa al più presto il consiglio di amministrazione e il GEPD dei casi di applicazione del paragrafo 5.
8. Europol provvede affinché siano registrati dettagliatamente tutti i trasferimenti effettuati a norma del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2016:794:oj#art-25