Art. 26

Scambio di dati personali con parti private

In vigore dal 11 mag 2016
Scambio di dati personali con parti private 1.   Nella misura in cui sia necessario allo svolgimento dei suoi compiti, Europol può trattare i dati personali ottenuti da parti private purché siano pervenuti attraverso: a) un'unità nazionale conformemente al diritto nazionale; b) il punto di contatto di un paese terzo o un'organizzazione internazionale con cui Europol ha concluso, anteriormente al 1o maggio 2017, un accordo di cooperazione che consenta lo scambio di dati personali ai sensi dell' della decisione 2009/371/GAI; oppure c) un'autorità di un paese terzo o un'organizzazione internazionale che forma oggetto di una decisione di adeguatezza ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento o con cui l'Unione ha concluso un accordo internazionale ai sensi dell'articolo 218 TFUE. 2.   Nei casi in cui riceva nondimeno dati personali direttamente da parti private e non sia possibile identificare l'unità nazionale, il punto di contatto o l'autorità in questione di cui al paragrafo 1, Europol può trattare tali dati personali ai soli fini dell'identificazione. Successivamente, i dati personali sono trasmessi immediatamente all'unità nazionale, al punto di contatto o all'autorità in questione e sono cancellati, a meno che l'unità nazionale, il punto di contatto o l'autorità in questione non li trasmetta nuovamente a norma dell', paragrafo 1, entro quattro mesi dall'avvenuto trasferimento. Europol assicura mediante dispositivi tecnici che in tale periodo i dati in questione non siano accessibili per essere trattati per altri fini. 3.   Al fine del trattamento dei dati personali trasferiti a norma del presente articolo, paragrafo 5, lettera c), per assolvere il compito di cui all', paragrafo 1, lettera m), Europol può ricevere tali dati direttamente da una parte privata che dichiari di essere giuridicamente autorizzata a trasmettere tali dati in conformità del diritto applicabile. 4.   I dati personali provenienti da una parte privata di un paese terzo con cui non è stato concluso un accordo sulla base dell' della decisione 2009/371/GAI o dell'articolo 218 TFUE o che non forma oggetto di una decisione di adeguatezza ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento possono essere trasmessi da Europol solo a uno Stato membro o ad un paese terzo interessato con cui sia stato concluso un tale accordo. 5.   Europol non può trasferire dati personali a parti private se non in singoli casi, ove sia strettamente necessario e fatta salva qualsiasi eventuale limitazione ai sensi dell', paragrafo 2 o 3, e fatto salvo l': a) il trasferimento è senza dubbio nell'interesse dell'interessato e il consenso dell'interessato è stato dato o le circostanze permettono una chiara presunzione del consenso; o b) il trasferimento è assolutamente necessario per evitare l'imminente commissione di un reato, anche terroristico, di competenza di Europol; o c) il trasferimento di dati personali accessibili al pubblico è strettamente necessario per l'assolvimento del compito di cui all', paragrafo 1, lettera m), e sono soddisfatte le seguenti condizioni: i) il trasferimento riguarda un caso singolo e specifico; e ii) i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato non prevalgono sull'interesse pubblico che rende necessario il trasferimento nel caso in questione. 6.   Con riferimento al presente articolo, paragrafo 5, lettere a) e b), qualora la parte privata interessata non sia stabilita nell'Unione o in un paese con cui Europol abbia un accordo di cooperazione che consente lo scambio di dati personali, con cui l'Unione abbia concluso un accordo internazionale ai sensi dell'articolo 218 TFUE o che sia soggetto ad una decisione di adeguatezza ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, il trasferimento è autorizzato soltanto se: a) è necessario per salvaguardare gli interessi vitali dell'interessato o di un terzo; o b) è necessario per salvaguardare legittimi interessi dell'interessato; o c) è essenziale per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo; o d) è necessario, in singoli casi, per prevenire, indagare, accertare o perseguire reati di competenza di Europol; o e) è necessario, in singoli casi, per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria in relazione alla prevenzione, all'indagine, all'accertamento o al perseguimento di uno specifico reato di competenza di Europol. 7.   Europol assicura che la registrazione dettagliata di tutti i trasferimenti di dati personali e delle relative motivazioni sia conservata a norma del presente regolamento e comunicata, su richiesta, al GEPD in conformità dell'. 8.   Se i dati personali ricevuti o da trasferire influiscono sugli interessi di uno Stato membro, Europol informa immediatamente l'unità nazionale dello Stato membro in questione. 9.   Europol non contatta parti private per reperire dati personali. 10.   Entro il 1o maggio 2019, la Commissione valuta la prassi dello scambio diretto dei dati personali con le parti private.
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