Art. 53
Disposizioni generali
In vigore dal 11 mag 2016
Disposizioni generali
1. Al personale dell'agenzia Europol, escluso quello che al 1o maggio 2017 è assunto con un contratto concluso dall'ufficio Europol istituito dalla convenzione Europol, si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione per l'applicazione di detto statuto e di detto regime fatto salvo l', paragrafo 4, del presente regolamento. I suddetti contratti continuano ad essere disciplinati dall'atto del Consiglio del 3 dicembre 1998.
2. Il personale Europol è costituito da personale temporaneo e/o contrattuale. Il consiglio di amministrazione è informato annualmente dei contratti a tempo indeterminato stipulati dal direttore esecutivo. Il consiglio di amministrazione decide quali posti temporanei previsti nella tabella dell'organico possono essere coperti solo da personale delle autorità competenti degli Stati membri. Il personale assunto per occupare tali posti è costituito da agenti temporanei ai quali possono essere accordati solo contratti a tempo determinato, rinnovabili una volta sola per un periodo determinato.
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