Art. 73

Disposizioni transitorie relative al direttore esecutivo, ai vicedirettori e al personale

In vigore dal 11 mag 2016
Disposizioni transitorie relative al direttore esecutivo, ai vicedirettori e al personale 1.   Il direttore di Europol nominato a norma dell' della decisione 2009/371/GAI assume, per il periodo rimanente del suo mandato, le funzioni di direttore esecutivo ai sensi dell' del presente regolamento. Le altre condizioni contrattuali rimangono invariate. Se il mandato scade tra il 13 giugno 2016 e il 1o maggio 2017, è automaticamente prorogato fino al 1o maggio 2018. 2.   Qualora il direttore nominato a norma dell' della decisione 2009/371/GAI non intenda o non possa agire conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, il consiglio di amministrazione, in attesa della nomina di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento, nomina un direttore esecutivo ad interim che eserciti le funzioni assegnate al direttore esecutivo per un periodo massimo di diciotto mesi. 3.   Ai vicedirettori nominati a norma dell' della decisione 2009/371/GAI si applicano i paragrafi 1 e 2 del presente articolo. 4.   Conformemente al regime applicabile agli altri agenti, l'autorità di cui all', primo comma, di detto regime propone un contratto a tempo indeterminato di agente contrattuale o temporaneo ad ogni agente che al 1o maggio 2017 è impiegato con un contratto a tempo indeterminato in qualità di agente locale concluso dall'ufficio Europol istituito con la convenzione Europol. L'offerta di impiego si basa sulle funzioni che dovrà svolgere l'agente contrattuale o temporaneo. Gli effetti del contratto decorrono al più tardi il 1o maggio 2018. L'agente che non accetti l'offerta di cui al presente paragrafo può mantenere il rapporto contrattuale preesistente con Europol a norma dell', paragrafo 1.
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