Art. 75

Sostituzione e abrogazione

In vigore dal 11 mag 2016
Sostituzione e abrogazione 1.   Le decisioni 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI sono sostituite per gli Stati membri vincolati dal presente regolamento con effetto a decorrere dal 1o maggio 2017. Le decisioni 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI sono pertanto abrogate con effetto a decorrere dal 1o maggio 2017. 2.   Per quanto riguarda gli Stati membri vincolati dal presente regolamento, i riferimenti alle decisioni di cui al paragrafo 1 si intendono fatti al presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:794:oj#art-75

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo