Art. 75
Sostituzione e abrogazione
In vigore dal 11 mag 2016
Sostituzione e abrogazione
1. Le decisioni 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI sono sostituite per gli Stati membri vincolati dal presente regolamento con effetto a decorrere dal 1o maggio 2017.
Le decisioni 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI sono pertanto abrogate con effetto a decorrere dal 1o maggio 2017.
2. Per quanto riguarda gli Stati membri vincolati dal presente regolamento, i riferimenti alle decisioni di cui al paragrafo 1 si intendono fatti al presente regolamento.
Storico versioni
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