Art. 72
Disposizioni transitorie relative al consiglio di amministrazione
In vigore dal 11 mag 2016
Disposizioni transitorie relative al consiglio di amministrazione
1. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione istituito in base all' della decisione 2009/371/GAI scade il 1o maggio 2017.
2. Nel periodo dal 13 giugno 2016 al 1o maggio 2017, il consiglio di amministrazione istituito in base all' della decisione 2009/371/GAI:
a)
esercita le funzioni del consiglio di amministrazione in conformità dell' del presente regolamento;
b)
prepara l'adozione delle norme di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 per quanto riguarda i documenti Europol di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento e delle norme di cui all' del presente regolamento;
c)
appronta qualsiasi altro strumento necessario per l'applicazione del presente regolamento, in particolare qualsiasi misura relativa al capo IV; e
d)
esamina le norme interne e le misure che ha adottato ai sensi della decisione 2009/371/GAI per consentire al consiglio di amministrazione istituito in base all' del presente regolamento di prendere una decisione ai sensi dell' del presente regolamento.
3. La Commissione, immediatamente dopo il 13 giugno 2016, adotta le misure necessarie ad assicurare che il consiglio di amministrazione istituito a norma dell' inizi i lavori il 1o maggio 2017.
4. Entro il 14 dicembre 2016 gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi delle persone nominate membri e supplenti del consiglio di amministrazione a norma dell'.
5. Il consiglio di amministrazione istituito a norma dell' si riunisce la prima volta il 1o maggio 2017. In quell'occasione, se necessario, prende decisioni ai sensi dell'.
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