Art. 10
Composizione del consiglio di amministrazione
In vigore dal 11 mag 2016
Composizione del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da un rappresentante della Commissione. Ciascun rappresentante ha diritto di voto.
2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati tenendo conto delle loro conoscenze in materia di cooperazione nell'attività di contrasto.
3. Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente nominato tenendo conto del criterio di cui al paragrafo 2. Il supplente assume la rappresentanza del membro eventualmente assente.
Si tiene conto altresì del principio di una rappresentanza di genere equilibrata nel consiglio di amministrazione.
4. Fatto salvo il diritto degli Stati membri e della Commissione di porre fine al mandato dei membri e dei loro supplenti, l'appartenenza al consiglio di amministrazione ha una durata di quattro anni. Tale mandato è prorogabile.
Storico versioni
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