Art. 20

Accesso degli Stati membri e del personale Europol alle informazioni conservate da Europol

In vigore dal 11 mag 2016
Accesso degli Stati membri e del personale Europol alle informazioni conservate da Europol 1.   Gli Stati membri hanno accesso, in conformità del proprio diritto nazionale e dell', paragrafo 5, a tutte le informazioni che sono state fornite per le finalità di cui all', paragrafo 2, lettere a) e b), e possono effettuare interrogazioni sui dati. Ciò avviene fatto salvo il diritto degli Stati membri, degli organismi dell'Unione, dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali di indicare eventuali limitazioni conformemente all', paragrafo 2. 2.   Gli Stati membri hanno accesso indiretto, in conformità del proprio diritto nazionale e dell', paragrafo 5, e in base a un sistema di riscontro positivo o negativo, alle informazioni che sono state fornite per le finalità di cui all', paragrafo 2, lettera c). Ciò avviene fatte salve le eventuali limitazioni indicate dagli Stati membri, dagli organismi dell'Unione, dai paesi terzi o dalle organizzazioni internazionali che hanno fornito le informazioni, conformemente all', paragrafo 2. In caso di riscontro positivo, Europol avvia la procedura tramite cui l'informazione che lo ha generato può essere condivisa, conformemente alla decisione del fornitore dell'informazione a Europol. 3.   Gli Stati membri accedono alle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 e procedono al loro ulteriore trattamento in conformità del diritto nazionale esclusivamente al fine di prevenire e combattere: a) forme di criminalità di competenza di Europol; e b) altre forme gravi di criminalità di cui alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio (22). 4.   Il personale Europol debitamente autorizzato dal direttore esecutivo ha accesso alle informazioni trattate da Europol nella misura necessaria per lo svolgimento delle sue funzioni e fatto salvo l'.
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