Art. 22
Obbligo di comunicazione agli Stati membri
In vigore dal 11 mag 2016
Obbligo di comunicazione agli Stati membri
1. Europol, in conformità dell', paragrafo 1, lettera b), comunica prontamente a uno Stato membro tutte le informazioni che lo riguardano. Se tali informazioni sono soggette a limitazioni di accesso ai sensi dell', paragrafo 2, che ne vietano la condivisione, Europol consulta il fornitore delle informazioni che ha limitato l'accesso e cerca di ottenerne l'autorizzazione alla condivisione.
In tal caso, le informazioni non sono condivise senza l'autorizzazione esplicita del fornitore.
2. Indipendentemente da qualsiasi limitazione, Europol comunica a uno Stato membro tutte le informazioni che lo riguardano se ciò è assolutamente necessario al fine di evitare un'imminente minaccia per la vita.
In tal caso, Europol informa nel contempo il fornitore delle informazioni della condivisione delle informazioni e motiva la sua analisi della situazione.
Storico versioni
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