Art. 22 · Obbligo di comunicazione agli Stati membri

Art. 22

Obbligo di comunicazione agli Stati membri

In vigore dal 11 mag 2016
Obbligo di comunicazione agli Stati membri 1.   Europol, in conformità dell', paragrafo 1, lettera b), comunica prontamente a uno Stato membro tutte le informazioni che lo riguardano. Se tali informazioni sono soggette a limitazioni di accesso ai sensi dell', paragrafo 2, che ne vietano la condivisione, Europol consulta il fornitore delle informazioni che ha limitato l'accesso e cerca di ottenerne l'autorizzazione alla condivisione. In tal caso, le informazioni non sono condivise senza l'autorizzazione esplicita del fornitore. 2.   Indipendentemente da qualsiasi limitazione, Europol comunica a uno Stato membro tutte le informazioni che lo riguardano se ciò è assolutamente necessario al fine di evitare un'imminente minaccia per la vita. In tal caso, Europol informa nel contempo il fornitore delle informazioni della condivisione delle informazioni e motiva la sua analisi della situazione.
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