Art. 21
Accesso di Eurojust e dell'OLAF alle informazioni conservate da Europol
In vigore dal 11 mag 2016
Accesso di Eurojust e dell'OLAF alle informazioni conservate da Europol
1. Europol adotta tutte le misure opportune affinché Eurojust e l'OLAF, nell'ambito dei rispettivi mandati, abbiano accesso indiretto, in base a un sistema di riscontro positivo o negativo, alle informazioni che sono state fornite per le finalità di cui all', paragrafo 2, lettere a), b) e c), fatte salve le eventuali limitazioni indicate dallo Stato membro, dall'organismo dell'Unione, dal paese terzo o dall'organizzazione internazionale che hanno fornito le informazioni, conformemente all', paragrafo 2.
In caso di riscontro positivo, Europol avvia la procedura tramite cui l'informazione che lo ha generato può essere condivisa, conformemente alla decisione del fornitore dell'informazione a Europol e solo nella misura in cui i dati che lo hanno generato siano necessari per lo svolgimento dei compiti di Eurojust o dell'OLAF.
2. Europol ed Eurojust possono concludere un accordo di lavoro che garantisca, in modo reciproco e nell'ambito dei rispettivi mandati, l'accesso a tutte le informazioni che sono state fornite per il fine specificato all', paragrafo 2, lettera a), e la possibilità di effettuare interrogazioni sui dati. Ciò avviene fatto salvo il diritto degli Stati membri, degli organismi dell'Unione, dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali di indicare limitazioni di accesso o di uso di tali dati e nel rispetto delle garanzie di protezione dei dati previste dal presente regolamento.
3. Le interrogazioni sui dati ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono effettuate solo per verificare se le informazioni a disposizione di Eurojust o dell'OLAF corrispondono con quelle trattate presso Europol.
4. Europol permette di effettuare interrogazioni ai sensi dei paragrafi 1 e 2 solo previa comunicazione da parte di Eurojust dei membri nazionali, supplenti e assistenti e dei membri del suo personale, e da parte dell'OLAF dei membri del suo personale, autorizzati ad effettuare tali interrogazioni.
5. Se, durante il trattamento delle informazioni da parte di Europol in relazione a una singola indagine, Europol o uno Stato membro ravvisa il bisogno di coordinamento, cooperazione o sostegno ai sensi del mandato di Eurojust o dell'OLAF, Europol informa questi ultimi in proposito e avvia la procedura di condivisione delle informazioni, conformemente alla decisione dello Stato membro che le ha fornite. In tal caso Eurojust o l'OLAF si consultano con Europol.
6. Eurojust, compresi il collegio, i membri nazionali, i supplenti, gli assistenti e i membri del suo personale, e l'OLAF rispettano le limitazioni di accesso o uso, in termini generali o specifici, indicate da Stati membri, organismi dell'Unione, paesi terzi e organizzazioni internazionali ai sensi dell', paragrafo 2.
7. Europol, Eurojust e l'OLAF si informano reciprocamente laddove, dopo la consultazione dei rispettivi dati ai sensi del paragrafo 2 o in seguito ad un riscontro positivo ai sensi del paragrafo 1, vi siano indicazioni secondo cui i dati possono essere errati o in contrasto con altri dati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2016:794:oj#art-21