Art. 222

Obblighi generali degli operatori in materia di sanità animale e atti delegati

In vigore dal 9 mar 2016
Obblighi generali degli operatori in materia di sanità animale e atti delegati 1.   Gli operatori adottano appropriate misure preventive per garantire che in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, diversi dagli animali acquatici vivi, tali prodotti non provochino la diffusione: a) delle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera d), tenuto conto dello stato sanitario nel luogo di produzione, trasformazione e destinazione; b) di malattie emergenti. 2.   Gli operatori provvedono affinché i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, diversi dagli animali acquatici vivi, non provengano da stabilimenti o aziende alimentari o non siano ottenuti da animali provenienti da tali stabilimenti o aziende alimentari che sono soggetti: a) alle misure di emergenza di cui agli e alle norme adottate ai sensi dell', tranne qualora siano previste deroghe in relazione tali norme nella parte VII (articoli da 257 a 262); b) a restrizioni dei movimenti applicabili agli animali acquatici e ai prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, conformemente all', paragrafo 1, lettera c), all', paragrafo 1, lettera e), all', all', paragrafo 1, lettera a), all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, lettera c), all', paragrafo 1, lettera b), all', paragrafo 1, lettera a), all'articolo76, paragrafo 2, lettera b),all', paragrafo 3, agli , all', paragrafi 2 e 3e alle norme adottate ai sensi dell', paragrafo 2, degli , dell', paragrafo 3, dell', paragrafo 3, dell', paragrafo 4, dell'articolo76, paragrafo 5 e dell', paragrafo 2, tranne qualora siano previste deroghe alle suddette restrizioni dei movimenti in tali norme. 3.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all' riguardo a prescrizioni dettagliate che integrano quelle di cui al paragrafo 2 del presente articolo per i movimenti di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, diversi dagli animali acquatici vivi, per quanto riguarda: a) le malattie e le specie di animali acquatici interessate dalle malattie, cui si applicano le misure di emergenza o le restrizioni dei movimenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo; b) i tipi di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici; c) le misure di riduzione dei rischi applicate nei luoghi di origine e di destinazione ai prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici; d) l'uso previsto dei prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici; e) il luogo di destinazione dei prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici. 4.   Il presente articolo non si applica ai prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici selvatici raccolti o catturati per il consumo umano diretto.
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Art. 222 Regolamento (UE) 2016/429 — Obblighi generali degli operatori in materia di sanità animale e atti delegati | Portale Normativo