Art. 224

Contenuto dei certificati sanitari, atti delegati e atti di esecuzione

In vigore dal 9 mar 2016
Contenuto dei certificati sanitari, atti delegati e atti di esecuzione 1.   Il certificato sanitario per i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi contiene almeno le seguenti informazioni: a) lo stabilimento o il luogo d'origine e lo stabilimento o il luogo di destinazione; b) una descrizione dei prodotti di origine animale interessati; c) la quantità (numero, volume o peso) dei prodotti di origine animale; d) l'identificazione dei prodotti di origine animale, se richiesta dall', paragrafo 1, lettera h), o dalle norme adottate ai sensi dell'; e) le informazioni necessarie per dimostrare che i prodotti di origine animale della partita soddisfano le prescrizioni in materia di restrizioni dei movimenti di cui all', paragrafo 2, e alle norme adottate ai sensi dell', paragrafo 3. 2.   Il certificato sanitario di cui al paragrafo 1 può contenere anche altre informazioni richieste a norma di altri atti legislativi dell'Unione. 3.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all' relativamente alla modifica e all'integrazione delle informazioni che devono figurare nel certificato sanitario di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 4.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme relative ai modelli dei certificati sanitari di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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Art. 224 Regolamento (UE) 2016/429 — Contenuto dei certificati sanitari, atti delegati e atti di esecuzione | Portale Normativo