Art. 223

Certificati sanitari e atti delegati

In vigore dal 9 mar 2016
Certificati sanitari e atti delegati 1.   Gli operatori spostano i seguenti prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi solo se tali prodotti sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di origine conformemente al paragrafo 3: a) prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici che: i) sono autorizzati ad essere mossi da una zona soggetta a restrizioni sottoposta alle misure di emergenza di cui alle norme adottate ai sensi dell'; e ii) sono ottenuti da animali acquatici di specie soggette a tali misure di emergenza; b) prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici che: i) sono autorizzati a lasciare una zona soggetta a restrizioni sottoposta a misure di controllo delle malattie conformemente all', paragrafo 1, lettera c),all', paragrafo 1, lettera c), all', all', paragrafo 1, lettera a), all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, lettera c), all', paragrafo 1, lettera b), all', paragrafo 1, lettera a), all' e alle norme adottate ai sensi dell', paragrafo 2, degli , dell', paragrafo 3, dell', paragrafo 4 e dell', paragrafo 2; e ii) sono ottenuti da animali acquatici di specie soggette a tali misure di controllo delle malattie. 2.   In deroga al paragrafo 1, tale certificato non è richiesto per i movimenti di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici selvatici purché: a) siano in atto misure alternative di riduzione dei rischi autorizzate dall'autorità competente per garantire che tali movimenti non comportino un rischio di diffusione delle malattie elencate; b) sia garantita la tracciabilità delle partite di tali prodotti. 3.   Gli operatori adottano tutte le misure necessarie per garantire che il certificato sanitario di cui al paragrafo 1 accompagni i prodotti di origine animale dal luogo di origine al luogo di destinazione. 4.   L'autorità competente, su richiesta dell'operatore interessato, rilascia un certificato sanitario per i movimenti di prodotti di origine animale diversi dagli animali acquatici vivi di cui al paragrafo 1, purché siano stati rispettati i requisiti pertinenti di cui al presente articolo. 5.   Alla certificazione sanitaria dei movimenti di prodotti di origine animale diversi dagli animali acquatici vivi, di cui al paragrafo 1, si applicano gli , gli articoli da 214 a 217 e le norme adottate ai sensi dell' e dell', paragrafo 4, del presente articolo. 6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a prescrizioni e norme dettagliate relative al certificato sanitario che deve accompagnare i movimenti di prodotti di origine animale diversi dagli animali acquatici vivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenuto conto dei seguenti elementi: a) i tipi di prodotti di origine animale interessati; b) le misure di riduzione del rischio applicate ai prodotti interessati, che diminuiscono il rischio di diffusione delle malattie; c) l'uso previsto di tali prodotti; d) il luogo di destinazione di tali prodotti.
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Art. 223 Regolamento (UE) 2016/429 — Certificati sanitari e atti delegati | Portale Normativo