Art. 226

Misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di malattie diverse dalle malattie elencate

In vigore dal 9 mar 2016
Misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di malattie diverse dalle malattie elencate 1.   Qualora una malattia diversa da una malattia elencata di cui all', paragrafo 1, lettera d), comporti un rischio significativo per la salute degli animali acquatici in uno Stato membro, lo Stato membro interessato può adottare misure nazionali per prevenire l'introduzione della malattia o lottare contro la sua diffusione. Gli Stati membri garantiscono che tali misure nazionali non vadano oltre quanto è appropriato e necessario per prevenire l'introduzione della malattia in questione o lottare contro la sua diffusione all'interno dello Stato membro in questione. 2.   Gli Stati membri notificano in anticipo alla Commissione eventuali misure nazionali proposte a norma del paragrafo 1 che possono incidere sui movimenti di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici tra Stati membri. 3.   La Commissione approva e, ove necessario, modifica le misure nazionali di cui al paragrafo 2 del presente articolo mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 4.   L'approvazione di cui al paragrafo 3 è concessa solo qualora sia necessario stabilire restrizioni dei movimenti tra Stati membri per prevenire l'introduzione della malattia di cui al paragrafo 1 o lottare contro la sua diffusione, tenuto conto dell'incidenza globale sull'Unione della malattia in questione e delle misure adottate.
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Art. 226 Regolamento (UE) 2016/429 — Misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di malattie diverse dalle malattie elencate | Portale Normativo