Art. 219.tit_1
Obblighi degli operatori per quanto riguarda la notifica dei movimenti di animali acquatici verso altri Stati membri
In vigore dal 9 mar 2016
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2016:429:oj#art-219.tit_1