Art. 24

Prima assegnazione di diritti all'aiuto

In vigore dal 17 dic 2013
Prima assegnazione di diritti all'aiuto 1.   I diritti all'aiuto sono assegnati agli agricoltori aventi diritto all'assegnazione di pagamenti diretti a norma dell' del presente regolamento, a condizione che: a) presentino domanda di assegnazione di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base entro la data di scadenza per la presentazione delle domande da stabilire conformemente all'articolo 78, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali; e b) avessero diritto a percepire pagamenti, prima delle riduzioni o esclusioni di cui al titolo II, capo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, in relazione a una domanda di aiuto per pagamenti diretti, per aiuti nazionali transitori o per pagamenti diretti nazionali integrativi, conformemente al regolamento (CE) n. 73/2009 per il 2013. Il primo comma non si applica negli Stati membri che applicano l', paragrafo 3 del presente regolamento. Gli Stati membri possono assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori che hanno diritto a ottenere dei pagamenti diretti a norma dell' del presente regolamento, che soddisfano la condizione di cui alla lettera a) del primo comma e che: a) non hanno percepito pagamenti per il 2013 in relazione alla domanda di aiuto di cui al presente paragrafo, primo comma, e che, alla data fissata dallo Stato membro interessato a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione (22) per l'anno di domanda 2013: i) negli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico che: — producevano ortofrutticoli, patate da consumo, patate da seme o piante ornamentali su una superficie minima espressa in ettari, ove lo Stato membro interessato decida di adottare tale requisito, o — coltivavano vigneti; o ii) negli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie, possedevano solo terreni agricoli che non erano mantenuti in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003, ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009; b) nel 2014, sono stati assegnati diritti all'aiuto dalla riserva nazionale nell'ambito del regime di pagamento unico a norma degli o 57 del regolamento (CE) n. 73/2009; o c) non hanno mai avuto, in proprietà o in affitto, diritti all'aiuto stabiliti dal regolamento (CE) n. 73/2009 o dal regolamento (CE) n. 1782/2003 e che forniscono prove verificabili che dimostrino che, alla data fissata dallo Stato membro a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 per l'anno di domanda 2013, essi esercitavano le attività di produzione, allevamento o coltivazione di prodotti agricoli, anche attraverso la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli. Per questa categoria di agricoltori gli Stati membri possono stabilire i propri criteri aggiuntivi di ammissibilità oggettivi e non discriminatori in termini di competenze adeguate, esperienza o istruzione. 2.   Salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, il numero di diritti all'aiuto assegnati a ciascun agricoltore nel 2015 è pari al numero di ettari ammissibili che l'agricoltore dichiara nella sua domanda di aiuto a norma dell', paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 per il 2015 e che sono a sua disposizione alla data fissata dallo Stato membro. Tale data non è successiva alla data fissata dal medesimo Stato membro per la modifica della domanda di aiuto. 3.   Gli Stati membri possono applicare una o più delle limitazioni di cui ai paragrafi da 4 a 7, riguardo al numero di diritti all'aiuto da assegnare ai sensi del paragrafo 2. 4.   Gli Stati membri possono decidere che il numero di diritti all'aiuto da assegnare sia pari al numero di ettari ammissibili che l'agricoltore ha dichiarato a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 nel 2013 o, se inferiore, al numero di ettari di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Per la Croazia l'esercizio di tale opzione si applica fatti salvi gli ettari sottoposti a sminamento per i quali sono assegnati diritti all’aiuto a norma dell', paragrafo 4, del presente regolamento; 5.   Qualora il numero totale di ettari ammissibili di cui al paragrafo 2 del presente articolo dichiarati in uno Stato membro comporti un aumento di oltre il 35 % del numero totale di ettari ammissibili dichiarati ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 73/2009 nel 2009, o nel caso della Croazia nel 2013, gli Stati membri possono limitare il numero di diritti all'aiuto da assegnare nel 2015 ad un minimo pari al 135 % o al 145 % del numero totale di ettari dichiarati nel 2009, o nel caso della Croazia del numero totale di ettari ammissibili dichiarati nel 2013, ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 73/2009. Quando si avvalgono di tale opzione gli Stati membri assegnano un numero ridotto di diritti all'aiuto agli agricoltori. Tale numero è calcolato applicando una riduzione proporzionale al numero addizionale di ettari ammissibili dichiarati da ciascun agricoltore nel 2015 rispetto al numero di ettari ammissibili ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 che tale agricoltore ha dichiarato nella sua domanda di aiuto nel 2011, o nel caso della Croazia, nel 2013, fatti salvi gli ettari sottoposti a sminamento per i quali saranno assegnati diritti all'aiuto a norma dell', paragrafo 4, del presente regolamento; 6.   Gli Stati membri possono decidere, ai fini della determinazione del numero di diritti all'aiuto da assegnare ad un agricoltore, di applicare un coefficiente di riduzione agli ettari ammissibili di cui al paragrafo 2 che sono costituiti da prato permanente situato in zone con condizioni climatiche difficili, specie a motivo dell'altitudine, e con altri vincoli naturali quali la cattiva qualità, la pendenza e l'approvvigionamento idrico dei terreni; 7.   Gli Stati membri possono decidere che il numero di diritti all'aiuto da assegnare ad un agricoltore sia pari al numero di ettari ammissibili di cui al paragrafo 2 del presente articolo che non erano ettari di vigneti entro la data fissata dallo Stato membro a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 per l'anno di domanda 2013 o ettari a seminativo adibiti a coltivazioni in serre permanenti. 8.   In caso di vendita o affitto della loro azienda o di parte di essa, le persone fisiche o giuridiche che soddisfano i requisiti stabiliti al paragrafo 1 del presente articolo hanno la facoltà, con un contratto firmato anteriormente alla data di scadenza per la presentazione delle domande nel 2015 da stabilire conformemente all'articolo 78, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013, di trasferire i diritti all'aiuto ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo a uno o più agricoltori, purché questi ultimi soddisfino le condizioni stabilite all' del presente regolamento. 9.   Gli Stati membri possono decidere di stabilire una dimensione minima per azienda, espressa in ettari ammissibili, in relazione alla quale l'agricoltore può presentare domanda per l'assegnazione di diritti all'aiuto. Tale dimensione minima non supera la soglia stabilita all', paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con il paragrafo 2 di detto articolo. 10.   Entro il 1o agosto 2014 gli Stati membri comunicano, se del caso, alla Commissione le decisioni di cui al presente articolo. 11.   La Commissione adotta di esecuzione che stabiliscono le norme relative alle domande di assegnazione di diritti all'aiuto presentate nell'anno di assegnazione di tali diritti laddove non sia ancora possibile fissarli definitivamente e laddove tale assegnazione sia influenzata da circostanze specifiche. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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