Art. 9
Agricoltore in attività
In vigore dal 17 dic 2013
Agricoltore in attività
1. Non sono concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche, o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche, le cui superfici agricole sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e che non svolgono su tali superfici l'attività minima definita dagli Stati membri a norma dell', paragrafo 2, lettera b).
2. Non sono concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche, o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche, che gestiscono aeroporti, servizi ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti.
Ove opportuno, gli Stati membri possono, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, decidere di aggiungere all'elenco di cui al primo comma altre aziende o attività non agricole analoghe e possono successivamente decidere di ritirare tali aggiunte.
Una persona o un'associazione di persone che rientrano nell'ambito di applicazione del primo o del secondo comma è tuttavia considerata "agricoltore in attività" se fornisce prove verificabili, nella forma richiesta dagli Stati membri, che dimostrino una delle seguenti situazioni:
a)
l'importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5 % dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove;
b)
le sue attività agricole non sono insignificanti;
c)
la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l'esercizio di un'attività agricola.
3. Oltre ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono decidere, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, che non saranno concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche, o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche:
a)
le cui attività agricole costituiscono solo una parte insignificante delle loro attività economiche complessive; e/o
b)
la cui attività principale o il cui oggetto sociale non è l'esercizio di un'attività agricola.
4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano agli agricoltori che nell'anno precedente hanno ricevuto soltanto pagamenti diretti non superiori a un determinato importo. Tale importo è deciso dagli Stati membri in base a criteri oggettivi quali le caratteristiche nazionali o regionali e non è superiore a 5 000 EUR.
5. Per garantire la tutela dei diritti degli agricoltori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all', che stabiliscano:
a)
i criteri per determinare i casi in cui la superficie agricola di un agricoltore debba essere considerata principalmente superficie mantenuta naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
b)
i criteri per stabilire la distinzione tra entrate risultanti da attività agricole e non agricole;
c)
i criteri per stabilire gli importi dei pagamenti diretti di cui ai paragrafi 2 e 4, in particolare nel primo anno di assegnazione di diritti all'aiuto, laddove il valore dei diritti all'aiuto non sia stato ancora fissato definitivamente, nonché nel caso dei nuovi agricoltori;
d)
i criteri che gli agricoltori devono soddisfare per dimostrare, ai fini dei paragrafi 2 e 3, che le loro attività agricole non sono insignificanti e che la loro attività principale o il loro oggetto sociale è l'esercizio di un'attività agricola.
6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o agosto 2014, ogni decisione di cui ai paragrafi 2, 3 o 4 e, in caso di modifiche alla stessa, entro due settimane dalla data in cui è stata adottata la decisione di recare modifiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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