Art. 10

Requisiti minimi per beneficiare di pagamenti diretti

In vigore dal 17 dic 2013
Requisiti minimi per beneficiare di pagamenti diretti 1.   Gli Stati membri decidono di non concedere pagamenti diretti agli agricoltori in uno dei casi seguenti: a) se l'importo totale dei pagamenti diretti richiesti o da concedere in un dato anno civile, prima dell'applicazione dell' del regolamento (UE) n. 1306/2013 è inferiore a 100 EUR; b) se la superficie ammissibile dell'azienda per la quale sono richiesti o devono essere concessi i pagamenti diretti, prima dell'applicazione dell' del regolamento (UE) n. 1306/2013 è inferiore a un ettaro. 2.   Per tenere conto della struttura delle rispettive economie agricole, gli Stati membri possono adattare le soglie di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), entro i limiti di cui all'allegato IV. 3.   Qualora uno Stato membro abbia deciso di applicare la soglia basata sulla superficie a norma del paragrafo 1, lettera b), esso applica nondimeno la lettera a) di tale paragrafo agli agricoltori che ricevono il sostegno accoppiato per animale di cui al titolo IV e che detengono un numero di ettari inferiore alla soglia basata sulla superficie. 4.   Gli Stati membri interessati possono decidere di non applicare il paragrafo 1 alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo. 5.   In Bulgaria e in Romania, per l'anno 2015, l'importo richiesto o da concedere di cui al paragrafo 1, lettera a), è calcolato sulla base del pertinente importo stabilito nell'allegato V, punto A. In Croazia, per gli anni 2015-2021, l'importo richiesto o da concedere di cui al paragrafo 1, lettera a), è calcolato sulla base del pertinente importo stabilito nell'allegato VI, punto A.
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