Art. 63
Importo del pagamento
In vigore dal 17 dic 2013
Importo del pagamento
1. Gli Stati membri fissano l'importo del pagamento annuo per ciascun agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori a uno dei livelli seguenti:
a)
un importo non superiore al 25 % del pagamento medio nazionale per beneficiario, che è stabilito dagli Stati membri in base al massimale nazionale fissato nell'allegato II per l'anno civile 2019 e al numero di agricoltori che hanno dichiarato ettari ammissibili a norma dell', paragrafo 1, o dell', paragrafo 2, nel 2015;
b)
un importo corrispondente al pagamento medio nazionale per ettaro, moltiplicato per una cifra corrispondente a un numero di ettari non eccedente cinque, determinato dagli Stati membri. Il pagamento medio nazionale per ettaro è stabilito dagli Stati membri in base al massimale nazionale fissato nell'allegato II per l'anno civile 2019 e al numero di ettari ammissibili dichiarati a norma dell', paragrafo 1, o dell', paragrafo 2, nel 2015.
Gli importi di cui al primo comma, lettere a) e b), non sono inferiori a 500 EUR e non sono superiori a 1 250 EUR.
Se l'applicazione del primo comma, lettere a) e b), dà esito a un importo inferiore a 500 EUR o superiore a 1 250 EUR, tale importo è arrotondato, rispettivamente, all'importo minimo o a quello massimo.
2. In deroga al paragrafo 1, uno Stato membro può decidere di concedere agli agricoltori partecipanti:
a)
un importo pari al totale dei pagamenti da assegnare all'agricoltore ogni anno ai sensi dei titoli III e IV; o
b)
un importo pari al totale dei pagamenti da assegnare all'agricoltore nel 2015 ai sensi dei titoli III e IV che gli Stati membri possono adattare negli anni successivi per tenere proporzionalmente conto delle modifiche del massimale nazionale fissato nell'allegato II.
L'importo di cui al primo comma, lettere a) e b), non è superiore a un importo stabilito da tale Stato membro ed è compreso tra 500 EUR e 1 250 EUR.
Se l'applicazione del primo comma, lettere a) e b), dà esito a un importo inferiore a 500 EUR, lo Stato membro interessato può decidere di arrotondarlo a 500 EUR.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, a Cipro, in Croazia, a Malta e in Slovenia l 'importo di cui a tali paragrafi può essere fissato a un valore inferiore a 500 EUR, ma non inferiore a 200 EUR o, nel caso di Malta, non inferiore a 50 EUR.
Storico versioni
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