Art. 63 · Importo del pagamento

Art. 63

Importo del pagamento

In vigore dal 17 dic 2013
Importo del pagamento 1.   Gli Stati membri fissano l'importo del pagamento annuo per ciascun agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori a uno dei livelli seguenti: a) un importo non superiore al 25 % del pagamento medio nazionale per beneficiario, che è stabilito dagli Stati membri in base al massimale nazionale fissato nell'allegato II per l'anno civile 2019 e al numero di agricoltori che hanno dichiarato ettari ammissibili a norma dell', paragrafo 1, o dell', paragrafo 2, nel 2015; b) un importo corrispondente al pagamento medio nazionale per ettaro, moltiplicato per una cifra corrispondente a un numero di ettari non eccedente cinque, determinato dagli Stati membri. Il pagamento medio nazionale per ettaro è stabilito dagli Stati membri in base al massimale nazionale fissato nell'allegato II per l'anno civile 2019 e al numero di ettari ammissibili dichiarati a norma dell', paragrafo 1, o dell', paragrafo 2, nel 2015. Gli importi di cui al primo comma, lettere a) e b), non sono inferiori a 500 EUR e non sono superiori a 1 250 EUR. Se l'applicazione del primo comma, lettere a) e b), dà esito a un importo inferiore a 500 EUR o superiore a 1 250 EUR, tale importo è arrotondato, rispettivamente, all'importo minimo o a quello massimo. 2.   In deroga al paragrafo 1, uno Stato membro può decidere di concedere agli agricoltori partecipanti: a) un importo pari al totale dei pagamenti da assegnare all'agricoltore ogni anno ai sensi dei titoli III e IV; o b) un importo pari al totale dei pagamenti da assegnare all'agricoltore nel 2015 ai sensi dei titoli III e IV che gli Stati membri possono adattare negli anni successivi per tenere proporzionalmente conto delle modifiche del massimale nazionale fissato nell'allegato II. L'importo di cui al primo comma, lettere a) e b), non è superiore a un importo stabilito da tale Stato membro ed è compreso tra 500 EUR e 1 250 EUR. Se l'applicazione del primo comma, lettere a) e b), dà esito a un importo inferiore a 500 EUR, lo Stato membro interessato può decidere di arrotondarlo a 500 EUR. 3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, a Cipro, in Croazia, a Malta e in Slovenia l 'importo di cui a tali paragrafi può essere fissato a un valore inferiore a 500 EUR, ma non inferiore a 200 EUR o, nel caso di Malta, non inferiore a 50 EUR.
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