Art. 64

Condizioni particolari

In vigore dal 17 dic 2013
Condizioni particolari 1.   Per la durata della partecipazione al regime per i piccoli agricoltori, gli agricoltori: a) mantengono almeno un numero di ettari ammissibili corrispondente al numero di diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti o al numero di ettari ammissibili dichiarati nel 2015 ai sensi dell', paragrafo 2; b) soddisfano il requisito minimo di cui all', paragrafo 1, lettera b). 2.   I diritti all'aiuto attivati nel 2015 a norma degli da un agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori sono considerati diritti attivati per la durata della partecipazione dell'agricoltore a tale regime. I diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti dall'agricoltore per la durata della partecipazione a tale regime non sono considerati diritti all'aiuto non utilizzati che devono essere riversati nella riserva nazionale o delle riserve regionali ai sensi dell', paragrafo 1, lettera b). Negli Stati membri che applicano l', gli ettari ammissibili dichiarati nel 2015 ai sensi dell', paragrafo 2, da un agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori si considerano dichiarati per la durata della partecipazione dell'agricoltore al regime. 3.   In deroga all', i diritti all'aiuto detenuti dagli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori non sono trasferibili, tranne in caso di successione effettiva o anticipata. Gli agricoltori che, tramite successione effettiva o anticipata, ricevono diritti all'aiuto da un agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori sono ammessi a partecipare a tale regime se soddisfano i requisiti per beneficiare del regime di pagamento di base e se ereditano tutti i diritti all'aiuto detenuti dall'agricoltore dal quale ricevono i diritti all'aiuto. 4.   I paragrafi 1 e 2 e il paragrafo 3, primo comma, del presente articolo non si applicano nel caso in cui uno Stato membro opti per le modalità di pagamento previste all', paragrafo 2, primo comma, lettera a), senza applicare l', paragrafo 2, terzo comma. 5.   Per assicurare la certezza del diritto alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per stabilire le condizioni di partecipazione al regime in caso di mutamento della situazione dell'agricoltore che ne beneficia.
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