Art. 34

Trasferimento di diritti all'aiuto

In vigore dal 17 dic 2013
Trasferimento di diritti all'aiuto 1.   I diritti all'aiuto possono essere trasferiti unicamente a un agricoltore che abbia diritto all'assegnazione di pagamenti diretti a norma dell' stabilito nello stesso Stato membro, tranne in caso di successione effettiva o anticipata. I diritti all'aiuto, compreso in caso di successione effettiva o anticipata, possono essere attivati soltanto nello Stato membro in cui sono stati assegnati. 2.   Qualora gli Stati membri esercitino l'opzione di cui all', paragrafo 1, i diritti all'aiuto possono essere trasferiti o attivati soltanto all'interno della stessa regione. I diritti all'aiuto, compreso in caso di successione effettiva o anticipata, possono essere attivati soltanto nella regione in cui sono stati assegnati. 3.   Gli Stati membri che non esercitano l'opzione di cui all', paragrafo 1, possono decidere che i diritti all'aiuto possono essere trasferiti o attivati soltanto all'interno della medesima regione, salvo in caso di successione effettiva o anticipata. Tali regioni sono definite al livello territoriale appropriato, secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento degli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza. 4.   Laddove i diritti all'aiuto siano trasferiti senza terra, gli Stati membri possono, ottemperando ai principi generali del diritto dell'Unione, decidere che una parte dei diritti all'aiuto trasferiti debbano essere riversati nella riserva nazionale o nelle riserve regionali o che il loro valore unitario sia ridotto a favore della riserva nazionale o delle riserve regionali. Tale riduzione può essere applicata a uno o più tipi di trasferimento. 5.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono regole dettagliate disciplinanti la comunicazione del trasferimento di diritti all'aiuto alle autorità nazionali e i termini entro i quali deve avvenire tale comunicazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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