Art. 23

Assegnazione regionale dei massimali nazionali

In vigore dal 17 dic 2013
Assegnazione regionale dei massimali nazionali 1.   Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere, entro il 1o agosto 2014, di applicare il regime di pagamento di base a livello regionale. In tal caso essi definiscono le regioni secondo criteri oggettivi e non discriminatori, quali le caratteristiche agronomiche e socio-economiche, il potenziale agricolo regionale o la struttura istituzionale o amministrativa. Gli Stati membri che applicano l' possono adottare la decisione di cui al primo comma entro il 1o agosto dell'anno precedente al primo anno di applicazione del regime di pagamento di base. 2.   Gli Stati membri suddividono tra le regioni il massimale nazionale per il regime di pagamento di base di cui all', paragrafo 1, secondo criteri oggettivi e non discriminatori. Gli Stati membri che non applicano l', paragrafo 2, effettuano detta suddivisione dopo l'applicazione della riduzione lineare di cui all', paragrafo 1. 3.   Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che i massimali regionali siano sottoposti a modifiche annue progressive, da attuarsi secondo tappe annue predefinite e criteri oggettivi e non discriminatori, quali il potenziale agricolo o criteri ambientali. 4.   Nella misura necessaria a rispettare i massimali regionali pertinenti, determinati a norma dei paragrafi 2 o 3, gli Stati membri praticano una riduzione o un aumento lineare del valore dei diritti all'aiuto in ciascuna delle regioni pertinenti. 5.   Gli Stati membri che applicano il paragrafo 1 possono decidere di porre fine all'applicazione del regime di pagamento di base a livello regionale a decorrere da una data che sarà stabilita dagli stessi Stati membri. 6.   Entro il 1o agosto 2014 gli Stati membri che applicano il paragrafo 1, primo comma, comunicano alla Commissione la decisione di cui a detto comma e le misure adottate per l'applicazione dei paragrafi 2 e 3. Entro il 1o agosto dell'anno pertinente gli Stati membri che applicano il paragrafo 1, secondo comma, comunicano alla Commissione qualsiasi decisione di cui a detto comma, e le misure adottate per l'applicazione dei paragrafi 2 e 3. Gli Stati membri che applicano il paragrafo 1 comunicano alla Commissione qualsiasi decisione di cui al paragrafo 5 entro il 1o agosto dell'anno precedente al primo anno di applicazione della stessa decisione.
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