Art. 21

Diritti all'aiuto

In vigore dal 17 dic 2013
Diritti all'aiuto 1.   Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base è corrisposto agli agricoltori: a) che ottengono diritti all'aiuto a norma del presente regolamento mediante l'assegnazione a norma dell', paragrafo 4, mediante la prima assegnazione a norma dell' o dell', dalla riserva nazionale o dalle riserve regionali a norma dell' o per trasferimento a norma dell'; o b) che soddisfano i requisiti stabiliti all' e detengono, in proprietà o in affitto, diritti all'aiuto in uno Stato membro che ha deciso, a norma del paragrafo 3, di mantenere i suoi diritti all'aiuto esistenti. 2.   I diritti all'aiuto ottenuti nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 73/2009 scadono il 31 dicembre 2014. 3.   In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri che hanno istituito il regime di pagamento unico a norma del titolo III, capo 5, sezione I, o del titolo III, capo 6, del regolamento (CE) n. 1782/2003 o del titolo III, capo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, possono decidere, entro il 1o agosto 2014, di mantenere i diritti all'aiuto esistenti. Entro tale data, essi comunicano ogni decisione in tal senso alla Commissione. 4.   Per quanto riguarda gli Stati membri che adottano la decisione di cui al paragrafo 3, se il numero di diritti all'aiuto, in proprietà o in affitto, stabilito a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 73/2009 che un agricoltore detiene alla data di scadenza della presentazione delle domande, da stabilire conformemente all'articolo 78, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 supera il numero di ettari ammissibili che l'agricoltore dichiara nella sua domanda di aiuto a norma dell', paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 per il 2015 e che sono a sua disposizione alla data fissata dallo Stato membro, che non è successiva alla data fissata dal medesimo per la modifica di detta domanda di aiuto, il numero di diritti all'aiuto che supera il numero di ettari ammissibili scade a tale ultima data.
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