Art. 19

Pagamenti diretti nazionali integrativi in Croazia

In vigore dal 17 dic 2013
Pagamenti diretti nazionali integrativi in Croazia 1.   Previa autorizzazione della Commissione, la Croazia può integrare uno dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I, ove pertinente. 2.   L’importo del pagamento nazionale diretto integrativo che può essere concesso in un dato anno e per un dato regime di sostegno è limitato a una dotazione finanziaria specifica. Tale dotazione è pari alla differenza tra: a) l’importo del sostegno diretto disponibile per un dato regime di sostegno dopo la piena introduzione dei pagamenti diretti a norma dell’ per l’anno civile 2022, e b) l’importo del sostegno diretto disponibile per un dato regime di sostegno dopo l’applicazione dello schema di incrementi a norma dell’ nell’anno civile considerato. 3.   L'importo complessivo dei pagamenti diretti nazionali integrativi concessi non supera il massimale fissato nell'allegato VI, punto B, per il corrispondente anno civile. 4.   La Croazia può decidere, in base a criteri oggettivi e previa autorizzazione della Commissione, in merito agli importi dei pagamenti diretti nazionali integrativi da erogare. 5.   La Commissione adotta atti di esecuzione, che autorizzano i pagamenti a norma del presente articolo, specificando il regime di sostegno a cui si riferisce e definisce il livello massimo per il quale possono essere versati i pagamenti diretti nazionali integrativi. Per quanto riguarda i pagamenti diretti nazionali integrativi destinati a integrare il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV, capo 1, gli atti di esecuzione specificano anche i determinati tipi di agricoltura o i determinati settori agricoli di cui all’, paragrafo 3, ai quali possono riferirsi i pagamenti diretti nazionali integrativi. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all', paragrafi 2 o 3. 6.   Le condizioni di ammissibilità dei pagamenti diretti nazionali integrativi per la Croazia sono identiche a quelle applicabili al sostegno nell’ambito dei corrispondenti regimi di sostegno stabiliti dal presente regolamento. 7.   I pagamenti diretti nazionali integrativi per la Croazia sono soggetti agli adeguamenti che possono rendersi necessari a motivo degli sviluppi della PAC. I pagamenti diretti nazionali integrativi sono concessi secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza. 8.   La Croazia presenta una relazione informativa sulle misure di applicazione dei pagamenti diretti nazionali integrativi entro il 30 giugno dell’anno successivo alla loro applicazione. Detta relazione contiene almeno i seguenti elementi: a) qualsiasi modifica della situazione relativa ai pagamenti diretti nazionali integrativi; b) per ciascun pagamento diretto nazionale integrativo, il numero di beneficiari e l’importo totale del pagamento nazionale diretto integrativo erogato nonché il numero di ettari, di animali o di altre unità per cui tale pagamento diretto nazionale integrativo è stato concesso; c) una relazione sulle misure di controllo applicate in merito ai pagamenti diretti nazionali integrativi concessi.
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