Art. 18

Pagamenti diretti nazionali integrativi e pagamenti diretti in Bulgaria e Romania

In vigore dal 17 dic 2013
Pagamenti diretti nazionali integrativi e pagamenti diretti in Bulgaria e Romania 1.   Nel 2015 la Bulgaria e la Romania hanno la facoltà di utilizzare pagamenti diretti nazionali per integrare i pagamenti concessi nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, sezioni 1, 2 e 3. L'importo complessivo di tali pagamenti non supera il pertinente importo di cui all'allegato V, punto B. 2.   Nel 2015 la Bulgaria ha la facoltà di utilizzare pagamenti diretti nazionali per integrare i pagamenti concessi nell'ambito del pagamento specifico per il cotone di cui al titolo IV, capo 2. L'importo complessivo di tali pagamenti non supera l'importo di cui all'allegato V, parte C. 3.   I pagamenti diretti nazionali integrativi sono concessi secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento degli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.
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