Art. 20

Riserva nazionale speciale per lo sminamento in Croazia

In vigore dal 17 dic 2013
Riserva nazionale speciale per lo sminamento in Croazia 1.   A partire dal 2015 la Croazia comunica alla Commissione, entro il 31 gennaio di ogni anno, le superfici identificate in conformità dell’articolo 57 bis, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 73/2009 e che sono state restituite ad usi agricoli nell’anno civile precedente. La Croazia comunica altresì alla Commissione il numero di diritti all’aiuto disponibili per gli agricoltori al 31 dicembre dell’anno civile precedente e l’importo residuo non speso della riserva nazionale speciale per lo sminamento a tale stessa data. Se del caso, le comunicazioni di cui al primo e al secondo comma sono trasmesse per regione quale definita ai sensi dell’, paragrafo 1, del presente regolamento. 2.   Qualora adatti l'allegato II ai sensi dell', paragrafo 3, la Commissione calcola su base annua l’importo da aggiungere agli importi stabiliti per la Croazia in tale allegato, per finanziare il sostegno da concedere nell’ambito dei regimi elencati nell’allegato I per le superfici di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Il suddetto importo è calcolato in base ai dati comunicati dalla Croazia in virtù del paragrafo 1 del presente articolo e alla media stimata dei pagamenti diretti per ettaro in Croazia relativamente all’anno considerato. L’importo massimo da aggiungere in virtù del primo comma, in base alle superfici comunicate dalla Croazia in virtù del paragrafo 1 del presente articolo fino al 2022, è pari a 9 600 000 EUR ed è soggetto all’applicazione dello schema di introduzione dei pagamenti diretti di cui all’.Gli importi annui massimi conseguenti sono riportati nell'allegato VII. 3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la percentuale dell’importo da aggiungere, in virtù del paragrafo 2, che la Croazia include nella riserva nazionale speciale per lo sminamento allo scopo di assegnare diritti all’aiuto alle superfici di cui al paragrafo 1. Tale percentuale è calcolata in base al rapporto tra il massimale per il regime di pagamento di base e il massimale nazionale fissato nell’allegato II prima dell’incremento del massimale nazionale in conformità del paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 4.   Per gli anni dal 2015 al 2022 la Croazia fa uso della riserva nazionale speciale per lo sminamento per assegnare diritti all’aiuto agli agricoltori in base alle superfici sminate da essi dichiarate nell’anno considerato qualora: a) si tratti di ettari ammissibili ai sensi dell’, paragrafi da 2 a 5; b) la superficie sia stata restituita ad usi agricoli nel corso dell’anno civile precedente; e c) la superficie sia stata comunicata alla Commissione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. 5.   Il valore dei diritti all’aiuto fissato a norma del presente articolo è il valore medio nazionale o regionale dei diritti all’aiuto nell’anno dell’assegnazione, nei limiti dell’importo disponibile nella riserva nazionale speciale per lo sminamento. 6.   Per tenere conto delle conseguenze della restituzione ad usi agricoli delle superfici sminate, comunicate dalla Croazia conformemente al presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' che adattino gli importi fissati nell'allegato VI.
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