Art. 22
Massimale del regime di pagamento di base
In vigore dal 17 dic 2013
Massimale del regime di pagamento di base
1. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono, per ciascuno Stato membro, il massimale nazionale annuo per il regime di pagamento di base deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II i massimali fissati a norma degli . Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
2. Per ciascuno Stato membro l'importo calcolato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo può essere aumentato al massimo del 3 % del pertinente massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II dopo la deduzione dell'importo derivante dall'applicazione dell', paragrafo 1, per l'anno pertinente. Quando uno Stato membro applichi tale aumento, la Commissione tiene conto di tale aumento nel fissare il massimale nazionale annuo per il regime di pagamento di base conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. A tal fine, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1o agosto 2014 le percentuali annue entro le quali l'importo calcolato a norma del paragrafo 1 del presente articolo deve essere aumentato.
3. Gli Stati membri possono rivedere la loro decisione di cui al paragrafo 2 su base annua e comunicano alla Commissione qualsiasi decisione basata su tale revisione entro il 1o agosto dell'anno precedente la sua applicazione.
4. Per ogni Stato membro e per ogni anno, il valore totale di tutti i diritti all'aiuto e della riserva nazionale o delle riserve regionali è uguale al rispettivo massimale nazionale annuo stabilito dalla Commissione a norma del paragrafo 1.
5. Se il massimale per uno Stato membro stabilito dalla Commissione a norma del paragrafo 1 è diverso da quello dell'anno precedente in conseguenza di qualsiasi decisione adottata da tale Stato membro a norma del paragrafo 3 del presente articolo, dell', paragrafo 1, terzo e quarto comma, dell', paragrafo 2, terzo e quarto comma, dell', paragrafo 1, dell', paragrafo 1, secondo comma, dell', paragrafo 1, secondo comma, o dell', tale Stato membro pratica una riduzione o un aumento lineare del valore di tutti i diritti all'aiuto al fine di garantire l'osservanza del paragrafo 4 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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