Art. 47

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 17 dic 2013
Disposizioni finanziarie 1.   Per finanziare il pagamento di cui al presente capo, gli Stati membri usano il 30 % del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II. 2.   Gli Stati membri applicano il pagamento di cui al presente capo a livello nazionale. Gli Stati membri, quando applicano l', possono decidere di applicare il pagamento a livello regionale. In tal caso, essi usano in ciascuna regione una quota del massimale fissato a norma del paragrafo 3 del presente articolo. Per ciascuna regione tale quota è calcolata dividendo il rispettivo massimale regionale stabilito a norma dell', paragrafo 2, per il massimale nazionale determinato a norma dell', paragrafo 1, previa applicazione della riduzione lineare di cui all', paragrafo 1, qualora non si applichi il paragrafo 2 di detto articolo. 3.   La Commissione adotta ogni anno atti di esecuzione che stabiliscono il massimale corrispondente per il pagamento di cui al presente capo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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Disposizioni finanziarie (Art. 47 Regolamento (UE) 2013/1307) — Testo vigente | Portale Normativo