Art. 45

Prato permanente

In vigore dal 17 dic 2013
Prato permanente 1.   Gli Stati membri designano prati permanenti che sono sensibili sotto il profilo ambientale in zone contemplate dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE, incluse le torbiere e le zone umide ivi situate, e che richiedono una protezione rigorosa per conseguire gli obiettivi di dette direttive. Al fine di assicurare la protezione dei prati permanenti di valore ambientale, gli Stati membri possono decidere di designare altre zone sensibili situate al di fuori delle zone contemplate dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE, compresi prati permanenti su terreni ricchi di carbonio. Gli agricoltori non convertono o arano prati permanenti situati in zone designate dagli Stati membri a norma del primo comma e, se del caso, del secondo comma. 2.   Gli Stati membri assicurano che il rapporto tra superfici investite a prato permanente e superficie agricola totale dichiarata dagli agricoltori a norma dell', paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 non diminuisca in misura superiore al 5 % rispetto a una proporzione di riferimento determinata dagli Stati membri nel 2015 dividendo le superfici investite a prato permanente di cui al presente paragrafo, secondo comma, lettera a), per la superficie agricola totale di cui alla lettera b) di tale comma. Al fine di stabilire la quota di riferimento di cui al primo comma: a) la superficie investita a prato permanente è la superficie investita a pascolo permanente dichiarata nel 2012 o nel 2013, nel caso della Croazia, a norma del regolamento (CE) n. 73/2009 dagli agricoltori soggetti agli obblighi di cui al presente capo, nonché la superficie investita a prato permanente dichiarata nel 2015 a norma dell', paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 dagli agricoltori soggetti agli obblighi di cui al presente capo che non è stata dichiarata pascolo permanente nel 2012 o, nel caso della Croazia, nel 2013; b) la superficie agricola totale è la superficie agricola dichiarata nel 2015 a norma dell', paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 dagli agricoltori soggetti agli obblighi di cui al presente capo. La quota di riferimento relativa ai terreni a prato permanente è ricalcolata qualora gli agricoltori soggetti agli obblighi di cui al presente capo abbiano l'obbligo di riconvertire superfici in prato permanente nel 2015 o nel 2016 a norma dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013. In tali casi le dette superfici sono aggiunte ai terreni a prato permanente di cui al secondo comma, lettera a), del presente paragrafo. Il rapporto relativo ai prati permanenti è stabilito ogni anno sulla base delle superfici dichiarate dagli agricoltori soggetti agli obblighi di cui al presente capo per tale anno in questione a norma dell', paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013. L'obbligo di cui al presente paragrafo si applica a livello nazionale, regionale o all'opportuno livello subregionale. Gli Stati membri possono decidere di applicare l'obbligo di mantenere prati permanenti a livello di azienda al fine di assicurare che il rapporto relativo ai prati permanenti non diminuisca in misura superiore al 5 %. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'eventuale decisione entro il 1o agosto 2014. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la quota di riferimento e il rapporto di cui al presente paragrafo. 3.   Se è accertato che il rapporto di cui al paragrafo 2 è diminuito in misura superiore al 5 % a livello regionale o subregionale o, se del caso, a livello nazionale, lo Stato membro interessato impone a livello aziendale l'obbligo di riconvertire superfici in superfici investite a prato permanente per gli agricoltori che dispongono di superfici convertite da superfici investite a pascolo permanente o prato permanente ad altri usi durante un periodo nel passato. Tuttavia, se la superficie a prato permanente in termini assoluti stabiliti conformemente al paragrafo 2, secondo comma, lettera a), è mantenuta entri determinati limiti, l'obbligo di cui al paragrafo2, primo comma, si considera soddisfatto. 4.   Il paragrafo 3 non si applica quando la diminuzione inferiore alla soglia derivi dall'imboschimento, che è compatibile con l'ambiente e che non include impianti di bosco ceduo a rotazione rapida, alberi di natale o specie a rapido accrescimento per uso energetico. 5.   Affinché sia mantenuto il rapporto relativo ai prati permanenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all', per stabilire norme dettagliate riguardanti il mantenimento dei prati permanenti, comprese norme riguardanti la riconversione in caso di non osservanza dell'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, norme applicabili agli Stati membri ai fini dell'istituzione a livello di azienda dell'obbligo di mantenimento dei prati permanenti di cui ai paragrafi 2 e 3 e ogni eventuale adeguamento della quota di riferimento di cui al paragrafo 2 che possa rendersi necessario. 6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all': a) per stabilire il quadro nell'ambito del quale sono effettuate le designazioni di altre zone sensibili di cui al paragrafo 1 del presente articolo; b) per definire metodi particolareggiati per la determinazione del rapporto tra prato permanente e superficie agricola totale da mantenere a norma del paragrafo 2 del presente articolo; c) per definire il periodo nel passato di cui al paragrafo 2 bis del presente articolo. 7.   La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono i limiti di cui al paragrafo 3, secondo comma, del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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Prato permanente (Art. 45 Regolamento (UE) 2013/1307) — Testo vigente | Portale Normativo