Art. 43

Norme generali

In vigore dal 17 dic 2013
Norme generali 1.   Gli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie sono tenuti ad applicare, su tutti i loro ettari ammissibili ai sensi dell', paragrafi da 2 a 5, le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al paragrafo 2 del presente articolo o le pratiche equivalenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 2.   Le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente sono le seguenti: a) diversificare le colture, b) mantenere il prato permanente esistente; e c) avere un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola. 3.   Le pratiche equivalenti sono quelle che comprendono pratiche analoghe che generano un beneficio per il clima e l'ambiente di livello equivalente o superiore rispetto a quello generato da una o più delle pratiche di cui al paragrafo 2. Tali pratiche equivalenti e la pratica o le pratiche di cui al paragrafo 2 alle quali esse equivalgono sono elencate nell'allegato IX e sono contemplate da: a) impegni assunti ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013; b) sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali, compresi i sistemi per la certificazione del rispetto della legislazione ambientale nazionale, al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013, che mirano a conseguire gli obiettivi relativi alla qualità del suolo e delle acque, alla biodiversità, alla salvaguardia del paesaggio e alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi. Tali sistemi di certificazione possono comprendere le pratiche elencate nell'allegato IX del presente regolamento, le pratiche di cui al paragrafo 2 del presente articolo o una combinazione di tali pratiche. 4.   Le pratiche equivalenti di cui al paragrafo 3 non formano oggetto di doppio finanziamento. 5.   Gli Stati membri possono decidere, se del caso anche a livello regionale, di limitare la scelta degli agricoltori di utilizzare le opzioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b). 6.   Gli Stati membri possono decidere, se del caso anche a livello regionale, che gli agricoltori debbano assolvere tutti i loro pertinenti obblighi di cui al paragrafo 1 conformemente ai sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali di cui al paragrafo 3, lettera b). 7.   Alle condizioni di cui alle decisioni degli Stati membri di cui ai paragrafi 5 e 6, un agricolture può osservare una o più delle pratiche di cui al paragrafo 3, lettera a), solo se queste sostituiscono pienamente la pratica o le pratiche correlate di cui al paragrafo 2. Un agricoltore può avvalersi dei sistemi di certificazione di cui al paragrafo 3, lettera b), solo se contemplano l'intero obbligo di cui al paragrafo 1. 8.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni di cui ai paragrafi 5 e 6 e gli specifici impegni o sistemi di certificazione che intendono applicare come pratiche equivalenti ai sensi del paragrafo 3. La Commissione valuta se le pratiche incluse negli specifici impegni o sistemi di certificazione sono contemplate nell'elenco di cui all'allegato IX e, in caso contrario, ne dà comunicazione agli Stati membri mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all', paragrafo 2, o paragrafo 3. Se la Commissione comunica a uno Stato membro che tali pratiche non sono contemplate nell'elenco di cui all'allegato IX, tale Stato membro non riconosce quali pratiche equivalenti, ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, gli specifici impegni o sistemi di certificazione oggetto della comunicazione della Commissione. 9.   Fatti salvi i paragrafi 10 e 11 del presente articolo, l'applicazione della disciplina finanziaria e delle riduzioni lineari conformemente all' del presente regolamento e dell'applicazione dell' del regolamento (UE) n. 1306/2013 gli Stati membri concedono il pagamento di cui al presente capo agli agricoltori che applicano, tra le pratiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo, quelle che sono pertinenti per loro, nonché nella misura in cui i detti agricoltori si conformano agli del presente regolamento. Tale pagamento assume la forma di un pagamento annuo per ettaro ammissibile dichiarato a norma dell', paragrafo 1, o dell', paragrafo 2, di un pagamento annuo per ettaro ammissibile dichiarato nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie, la cui entità è calcolata ogni anno dividendo l'importo risultante dall'applicazione dell' per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati, conformemente all', paragrafo 1, o all', paragrafo 2, nello Stato membro o nella regione interessati. In deroga al secondo comma, gli Stati membri che decidano di applicare l', paragrafo 2, possono decidere di concedere il pagamento di cui al presente paragrafo come percentuale del valore totale dei diritti di pagamento che l'agricoltore ha attivato a norma dell', paragrafo 1, per ciascun anno pertinente. Per ogni anno e per ogni Stato membro o regione, tale percentuale è calcolata dividendo l'importo risultante dall'applicazione dell' per il valore totale di tutti i diritti all'aiuto attivati a norma dell', paragrafo 1, in tale Stato membro o regione. 10.   Gli agricoltori le cui aziende sono situate in tutto o in parte in zone contemplate dalle direttive 92/43/CEE, 2000/60/CE o 2009/147/CE hanno diritto al pagamento di cui al presente capo purché applichino le pratiche di cui al presente capo, nella misura in cui tali pratiche siano compatibili, nell'azienda in questione, con gli obiettivi di tali direttive. 11.   Gli agricoltori che soddisfano i requisiti di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda l'agricoltura biologica hanno diritto ipso facto al pagamento di cui al presente capo. Il primo comma si applica solo alle unità dell'azienda dedite alla produzione biologica a norma dell' del regolamento (CE) n. 834/2007. 12.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all', per: a) aggiungere pratiche equivalenti all'elenco di cui all'allegato IX; b) stabilire requisiti appropriati applicabili ai sistemi di certificazione nazionali o regionali di cui al paragrafo 3, lettera b) del presente regolamento, compreso il livello di garanzia che tali sistemi di certificazione devono fornire; c) stabilire regole dettagliate per il calcolo dell'importo di cui all', paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per le pratiche di cui all'allegato IX, sezione I, punti 3 e 4, e sezione III, punto 7 del presente regolamento, e ogni ulteriore pratica equivalente aggiunta a tale allegato a norma della lettera a) del presente paragrafo per cui è necessario un calcolo specifico al fine di evitare un doppio finanziamento. 13.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme sulla procedura per le comunicazioni, compreso un calendario per la loro presentazione, e la valutazione da parte della Commissione di cui al paragrafo 8. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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