Art. 39

Prima assegnazione di diritti all'aiuto

In vigore dal 17 dic 2013
Prima assegnazione di diritti all'aiuto 1.   I diritti all'aiuto sono assegnati agli agricoltori aventi diritto all'assegnazione di pagamenti diretti a norma dell' del presente regolamento, a condizione che: a) presentino domanda di assegnazione di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base entro la data di scadenza per la presentazione delle domande da stabilire conformemente all'articolo 78, lettera b), primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali; e b) avessero diritto a percepire pagamenti, prima delle riduzioni o esclusioni di cui al titolo II, capo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, in relazione a una domanda di aiuto a titolo di pagamenti diretti, di aiuti nazionali transitori o di pagamenti diretti nazionali integrativi conformemente al regolamento (CE) n. 73/2009 per il 2013. Gli Stati membri possono assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori che hanno diritto alla concessione dei pagamenti diretti a norma dell' del presente regolamento, che soddisfano la condizione di cui al primo comma, lettera a) e che, per il 2013, non hanno percepito pagamenti in relazione a una domanda di aiuto di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo e che, alla data fissata dallo Stato membro interessato a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 per l'anno di domanda 2013, possedevano solo terreni agricoli che non erano in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003, ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009. 2.   Salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, il numero di diritti all'aiuto assegnati a ciascun agricoltore nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base è pari al numero di ettari ammissibili che l'agricoltore dichiara nella sua domanda di aiuto a norma dell', paragrafo 1,primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 per il primo anno di attuazione del regime di pagamento di base e che sono a sua disposizione alla data fissata dallo Stato membro. Tale data non è successiva alla data fissata dal medesimo per la modifica di detta domanda di aiuto. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' che stabiliscono ulteriori norme concernenti l'introduzione del regime di pagamento di base negli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie. 4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme relative alle domande di assegnazione di diritti all'aiuto presentate nell'anno di assegnazione di tali diritti laddove non sia ancora possibile fissarli definitivamente e laddove tale assegnazione sia influenzata da circostanze specifiche. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1307:oj#art-39

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Prima assegnazione di diritti all'aiuto (Art. 39 Regolamento (UE) 2013/1307) — Testo vigente | Portale Normativo