Art. 41
Norme generali
In vigore dal 17 dic 2013
Norme generali
1. Gli Stati membri possono decidere, entro il 1o agosto di un dato anno, di concedere a decorrere dall'anno successivo un pagamento annuo agli agricoltori che abbiano diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al capo 1, sezioni 1, 2, 3 e 5 o del regime di pagamento unico per superficie di cui al capo 1,sezione 4 ("pagamento ridistributivo").
Entro la data di cui al primo comma, gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali decisione in tal senso.
2. Gli Stati membri che abbiano deciso di applicare il regime di pagamento di base a livello regionale a norma dell' possono applicare il pagamento ridistributivo a livello regionale.
3. Fatte salve l'applicazione della disciplina finanziaria, della riduzione dei pagamenti ai sensi dell', delle riduzioni lineari di cui all' del presente regolamento e dell'applicazione dell' del regolamento (UE) n. 1306/2013, il pagamento ridistributivo è concesso annualmente dietro attivazione dei diritti all'aiuto da parte dell'agricoltore o, negli Stati membri che applicano l' del presente regolamento, previa dichiarazione degli ettari ammissibili da parte dell'agricoltore.
4. Il pagamento ridistributivo è calcolato ogni anno dagli Stati membri moltiplicando una cifra stabilita dallo Stato membro che non sia superiore al 65 % del pagamento medio nazionale o regionale per ettaro per il numero di diritti all'aiuto che l'agricoltore ha attivato a norma dell', paragrafo 1, o per il numero di ettari ammissibili dichiarati dall'agricoltore ai sensi dell', paragrafo 2. Il numero di tali diritti all'aiuto o di tali ettari non può essere superiore ad un massimo stabilito dagli Stati membri che non supera i 30 ettari o alle dimensioni medie delle aziende agricole riportate nell'allegato VIII se le dimensioni medie sono superiori a 30 ettari nello Stato membro interessato.
5. Purché siano rispettati i limiti massimi di cui al paragrafo 4, gli Stati membri possono stabilire a livello nazionale una graduazione entro il numero di ettari fissato a norma di detto paragrafo che si applichi in modo identico a tutti gli agricoltori.
6. Il pagamento medio nazionale per ettaro di cui al paragrafo 4 del presente articolo è stabilito dagli Stati membri in base al massimale nazionale fissato nell'allegato II per l'anno civile 2019 e al numero di ettari ammissibili dichiarati a norma dell', paragrafo 1, o dell', paragrafo 2, nel 2015.
Il pagamento medio regionale per ettaro di cui al paragrafo 4 del presente articolo è stabilito dagli Stati membri prendendo una quota del massimale nazionale fissato nell'allegato II per l'anno civile 2019 e il numero di ettari ammissibili dichiarati nella regione interessata a norma dell', paragrafo 1, nel 2015. Per ciascuna regione tale quota è calcolata dividendo il rispettivo massimale regionale stabilito a norma dell', paragrafo 2, per il massimale nazionale stabilito a norma dell', paragrafo 1, dopo l'applicazione della riduzione lineare di cui all', paragrafo 1, qualora l', paragrafo 2, non sia applicato.
7. Gli Stati membri provvedono affinché non sia concesso alcun beneficio di cui al presente capo agli agricoltori che risultino aver diviso la propria azienda, dopo il 18 ottobre 2011, al solo scopo di beneficiare del pagamento ridistributivo. Tale disposizione si applica anche agli agricoltori le cui aziende sono il risultato di tale divisione.
8. In caso di persona giuridica, o di associazione di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono applicare il numero massimo di diritti all'aiuto o ettari di cui al paragrafo 4 a livello dei membri di tali persone giuridiche o associazioni se il diritto nazionale prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori aventi lo status di capo dell'azienda, in particolare quanto al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole delle persone giuridiche o associazioni interessate.
Storico versioni
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