Art. 42

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 17 dic 2013
Disposizioni finanziarie 1.   Per finanziare il pagamento ridistributivo, gli Stati membri possono decidere entro la data di cui all', paragrafo 1, di usare fino al 30 % del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II. Essi comunicano alla Commissione le eventuali decisioni entro tale data. 2.   In base alla percentuale del massimale nazionale utilizzata dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano per ogni anno i corrispondenti massimali per il pagamento ridistributivo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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