Art. 7

Massimali netti

In vigore dal 17 dic 2013
Massimali netti 1.   Fatto salvo l', l'importo totale dei pagamenti diretti che possono essere concessi in uno Stato membro a norma dei titoli III, IV e V per un dato anno civile, previa applicazione dell', non può essere superiore al corrispondente massimale stabilito nell'allegato III. Qualora l'importo totale dei pagamenti diretti da corrispondere in uno Stato membro sia superiore al massimale stabilito nell'allegato III, tale Stato membro pratica una riduzione lineare degli importi di tutti i pagamenti diretti, eccezion fatta per i pagamenti diretti concessi a norma del regolamento (UE) n. 228/2013 e del regolamento (UE) n. 229/2013. 2.   Per ogni Stato membro e per ogni anno civile, il prodotto stimato della riduzione dei pagamenti di cui all' (che corrisponde alla differenza tra il massimale nazionale fissato nell'allegato II, più l'importo disponibile a norma dell', e il massimale netto fissato nell'allegato III) è reso disponibile come sostegno unionale per le misure previste dai programmi di sviluppo rurale finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013. 3.   Per tenere conto dell'evoluzione degli importi massimi totali dei pagamenti diretti che possono essere concessi, ivi comprese le modifiche conseguenti alle decisioni che gli Stati membri adottano in forza dell', è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all' che adeguino i massimali fissati nell'allegato III.
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