Art. 33

Dichiarazione degli ettari ammissibili

In vigore dal 17 dic 2013
Dichiarazione degli ettari ammissibili 1.   Ai fini dell'attivazione dei diritti all'aiuto di cui all', paragrafo 1, l'agricoltore dichiara le parcelle agricole corrispondenti agli ettari ammissibili abbinati a ciascun diritto all'aiuto. Salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, le parcelle dichiarate sono quelle a disposizione dell'agricoltore alla data fissata dallo Stato membro, che non è posteriore alla data fissata nel medesimo Stato membro per la modifica della domanda di aiuto a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013. 2.   In circostanze debitamente motivate, gli Stati membri possono autorizzare l'agricoltore a modificare la sua dichiarazione purché mantenga almeno il numero di ettari corrispondenti ai suoi diritti all'aiuto e osservi le condizioni per la concessione del pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base per la superficie interessata.
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