Art. 30

Costituzione e uso della riserva nazionale o delle riserve regionali

In vigore dal 17 dic 2013
Costituzione e uso della riserva nazionale o delle riserve regionali 1.   Ogni Stato membro costituisce una riserva nazionale. A tal fine, nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, gli Stati membri praticano una riduzione percentuale lineare del massimale del regime di pagamento di base a livello nazionale. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri che esercitano l'opzione di cui all', paragrafo 1, possono costituire riserve regionali. A tal fine, nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, gli Stati membri praticano una riduzione percentuale lineare del massimale del regime di pagamento di base a livello regionale di cui all', paragrafo 2, primo comma. 3.   La riduzione di cui ai paragrafi 1 e 2 non supera il 3 % salvo ove una percentuale più elevata sia necessaria per coprire eventuali esigenze di assegnazione ai sensi del paragrafo 6 o del paragrafo 7, lettere a) e b), per l'anno 2015 o, per gli Stati membri che applicano l', per il primo anno di applicazione del regime di pagamento di base. 4.   Gli Stati membri assegnano i diritti all'aiuto dalle loro riserve nazionali o regionali secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento degli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza. 5.   I diritti all'aiuto di cui al paragrafo 4 sono assegnati unicamente agli agricoltori che abbiano diritto all'assegnazione di pagamenti diretti a norma dell'. 6.   Gli Stati membri utilizzano le loro riserve nazionali o regionali per assegnare diritti all'aiuto, in via prioritaria, ai giovani agricoltori e agli agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola. 7.   Gli Stati membri possono utilizzare le loro riserve nazionali o regionali per: a) assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori per evitare che le terre siano abbandonate, comprese le zone soggette a programmi di ristrutturazione o sviluppo connessi a una forma di intervento pubblico; b) assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori al fine di compensarli per svantaggi specifici; c) assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori ai quali è stata negata l'assegnazione di diritti all'aiuto a norma del presente capo per cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali; d) assegnare, qualora applichino l', paragrafo 3, del presente regolamento, diritti all'aiuto agli agricoltori il cui numero di ettari ammissibili che hanno dichiarato nel 2015 a norma dell', paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 e che sono a loro disposizione alla data fissata dallo Stato membro, che non è successiva alla data fissata dal medesimo per la modifica della domanda di aiuto, è superiore al numero di diritti all'aiuto di proprietà o in affitto stabilito a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 73/2009 da essi detenuti alla data finale per la presentazione delle domande da stabilire conformemente all'articolo 78, lettera b), primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013; e) praticare un aumento lineare su base permanente del valore di tutti i diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base, a livello nazionale o regionale, se la pertinente riserva nazionale o le riserve regionali superano lo 0,5 % del massimale nazionale o regionale annuo del regime di pagamento di base, purché restino disponibili importi sufficienti per le assegnazioni a norma del paragrafo 6, a norma delle lettere a) e b) del presente paragrafo e a norma del paragrafo 9 del presente articolo; f) coprire il fabbisogno annuale per i pagamenti da concedere ai sensi dell', paragrafo 2, e dell', paragrafi 1, 2 e 3 del presente regolamento. Ai fini del presente paragrafo, gli Stati membri decidono le priorità tra le possibili utilizzazioni ivi stabilite. 8.   Nell'applicare il paragrafo 6 e il paragrafo 7, lettere a), b) e c), gli Stati membri stabiliscono il valore dei diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori secondo il valore medio nazionale o regionale dei diritti all'aiuto nell'anno di assegnazione. La media del valore nazionale o regionale è calcolata dividendo il massimale nazionale o regionale per il regime di pagamento di base stabilito, rispettivamente ai sensi dell', paragrafo 1, o dell', paragrafo 2, per l'anno di assegnazione, escluso l'importo della riserva nazionale o dalle riserve regionali e, nel caso della Croazia, la riserva speciale per lo sminamento, per il numero di diritti all'aiuto assegnati. Gli Stati membri stabiliscono le disposizioni per le modifiche annue progressive del valore dei diritti all'aiuto assegnati dalla riserva nazionale o dalle riserve regionali, tenendo conto delle modifiche del massimale nazionale o regionale per il regime di pagamento di base stabilito, rispettivamente, ai sensi dell', paragrafo 1, e dell', paragrafo 2, conseguenti alle variazioni del livello dei massimali nazionali stabiliti nell'allegato II. 9.   Nel caso in cui un agricoltore abbia titolo a ricevere diritti all'aiuto o ad accrescere il valore dei diritti esistenti in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dalla competente autorità di uno Stato membro, il numero e il valore dei diritti all'aiuto stabiliti dalla decisione o dal provvedimento sono corrisposti all'agricoltore entro una data fissata dallo Stato membro. Tale data non è tuttavia posteriore al termine ultimo per la presentazione delle domande nell'ambito del regime di pagamento di base successivo alla data della decisione giudiziaria o del provvedimento amministrativo, tenuto conto dell'applicazione degli . 10.   Nell'applicare il paragrafo 6, il paragrafo 9, lettere a) e b), e il paragrafo 9, gli Stati membri possono assegnare nuovi diritti o aumentare il valore unitario di tutti i diritti esistenti di un agricoltore fino al valore della media nazionale o regionale. 11.   Ai fini del presente articolo si intende per: a)   "giovane agricoltore": un agricoltore che soddisfa le condizioni stabilite all', paragrafo 2, e se pertinente, le condizioni di cui all', paragrafi 3 e 11; b)   "agricoltore che inizia a esercitare l'attività agricola": una persona fisica o giuridica che, nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività agricola, non ha praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un'attività agricola. Nel caso delle persone giuridiche, la persona o le persone fisiche che esercitano il controllo sulla persona giuridica non devono avere praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né avere esercitato il controllo su una persona giuridica dedita a un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività agricola della persona giuridica. Gli Stati membri possono stabilire, per tale categoria di agricoltori, propri criteri aggiuntivi di ammissibilità, oggettivi e non discriminatori, in termini di competenze adeguate, esperienza o istruzione.
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