Art. 51

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 17 dic 2013
Disposizioni finanziarie 1.   Per finanziare il pagamento per i giovani agricoltori, gli Stati membri usano una percentuale non superiore al 2 % del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o agosto 2014, la percentuale stimata necessaria per finanziare il pagamento. Gli Stati membri hanno la facoltà di riesaminare entro il 1o agosto di ogni anno la propria percentuale stimata, con effetto a decorrere dall'anno successivo. Essi comunicano alla Commissione la percentuale riesaminata entro il 1o agosto dell'anno precedente all'anno della sua applicazione. 2.   Fatta salva la percentuale massima del 2 % fissata al paragrafo 1 del presente articolo, se l'importo totale del pagamento per i giovani agricoltori chiesto in uno Stato membro in un dato anno supera il massimale fissato a norma del paragrafo 4 del presente articolo e se tale massimale è inferiore a tale massimo, detto Stato membro finanzia la differenza applicando l', paragrafo 7, primo comma, lettera f), nell'anno pertinente, praticando una riduzione lineare di tutti i pagamenti da concedere a tutti gli agricoltori a norma dell' o dell', paragrafo 2. o di entrambe tali disposizioni 3.   Se l'importo totale del pagamento per i giovani agricoltori chiesto in uno Stato membro in un dato anno supera il massimale fissato a norma del paragrafo 4 del presente articolo e se tale massimale è pari al 2 % del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II, gli Stati membri praticano una riduzione lineare degli importi da erogare ai sensi dell' per rispettare tale massimale. 4.   Sulla base della percentuale comunicata dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione adotta ogni anno atti di esecuzione che stabiliscono i massimali corrispondenti per il pagamento per i giovani agricoltori. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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Disposizioni finanziarie (Art. 51 Regolamento (UE) 2013/1307) — Testo vigente | Portale Normativo