Art. 52
Norme generali
In vigore dal 17 dic 2013
Norme generali
1. Gli Stati membri hanno la facoltà di concedere un sostegno accoppiato agli agricoltori alle condizioni previste dal presente capo (in prosieguo nel presente capo "sostegno accoppiato").
2. Il sostegno accoppiato può essere concesso ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi da granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, sementi, carni ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola, canna e cicoria da zucchero, prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a rotazione rapida.
3. Il sostegno accoppiato può essere concesso esclusivamente a quei settori o a quelle regioni di uno Stato membro in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli che rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali, si trovano in difficoltà.
4. In deroga al paragrafo 3, il sostegno accoppiato può essere concesso anche agli agricoltori che:
a)
al 31 dicembre 2014, hanno diritti all'aiuto concessi a norma del titolo III, capitolo 3, sezione 2, e dell'articolo 71 quaterdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003 e a norma dell' e dell', quarto comma, del regolamento (CE) n. 73/2009; e
b)
non hanno nella loro disponibilità ettari ammissibili ai fini dell'attivazione di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, del presente regolamento.
5. Il sostegno accoppiato può essere concesso soltanto nella misura necessaria a incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione nei settori o nelle regioni interessati.
6. Il sostegno accoppiato assume la forma di un pagamento annuo ed è concesso entro determinati limiti quantitativi e sulla base di superfici e rese fisse o di un numero fisso di capi.
7. In caso di persona giuridica, o di associazione di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono applicare i limiti di cui al paragrafo 6 a livello dei membri di tali persone giuridiche o associazioni se il diritto nazionale prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori aventi lo status di capo dell'azienda, in particolare quanto al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole delle persone giuridiche o associazioni interessate.
8. Il sostegno accoppiato concesso a norma del presente articolo è coerente con le altre misure e politiche dell'Unione.
9. Per garantire un uso efficiente e mirato dei fondi dell'Unione ed evitare un doppio finanziamento attraverso altri strumenti analoghi di sostegno, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' che stabiliscono:
a)
le condizioni per la concessione del sostegno accoppiato;
b)
norme in materia di coerenza con altre misure dell'Unione e di cumulo del sostegno.
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