Art. 54

Comunicazioni

In vigore dal 17 dic 2013
Comunicazioni 1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni di cui all' entro le date previste da tale articolo. Ad esclusione della decisione di cui all', paragrafo 6, lettera c), la comunicazione contiene informazioni sulle regioni interessate, sui tipi di agricoltura o i sui settori selezionati e sul livello di sostegno da concedere. 2.   Le decisioni di cui all', paragrafi 2 e 4, o, se del caso, di cui all', paragrafo 6, lettera a), contengono una descrizione dettagliata della situazione particolare della regione interessata e delle caratteristiche particolari dei tipi di agricoltura o dei settori agricoli specifici che rendono la percentuale di cui all', paragrafo 1, insufficiente per far fronte alle difficoltà di cui all', paragrafo 3, e che giustificano un aumento del livello di sostegno.
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