Art. 55

Approvazione della Commissione

In vigore dal 17 dic 2013
Approvazione della Commissione 1.   La Commissione adotta atti di esecuzione senza applicare la procedura di cui all', paragrafo 2, o paragrafo 3, che approvano la decisione di cui all', paragrafo 4, o, se del caso, all', paragrafo 6, lettera a), se è dimostrato che, nel settore o nella regione interessati, esiste una delle seguenti esigenze: a) la necessità di mantenere un determinato livello di una produzione specifica a causa della mancanza di alternative e di ridurre il rischio di abbandono della produzione e con i conseguenti problemi sociali e/o ambientali; b) la necessità di fornire un approvvigionamento stabile all'industria di trasformazione locale, evitando in tal modo le conseguenze economiche e sociali negative di una eventuale ristrutturazione; c) la necessità di compensare gli agricoltori di un determinato settore per gli svantaggi derivanti dal protrarsi delle perturbazioni sul relativo mercato; d) la necessità di intervenire qualora l'esistenza di qualsiasi altro sostegno disponibile nell'ambito del presente regolamento, del regolamento (UE) n. 1305/2013 o di qualsiasi regime di aiuti di Stato approvato sia ritenuta insufficiente a soddisfare le esigenze di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo. 2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme sulla procedura di valutazione e approvazione delle decisioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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Approvazione della Commissione (Art. 55 Regolamento (UE) 2013/1307) — Testo vigente | Portale Normativo